La somministrazione di lavoro, alla luce delle novità introdotte dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le agenzie di somministrazione di
lavoro, ne esce rafforzata come strumento a vantaggio dell'azienda utilizzatrice e del lavoratore. In questo Contratto,
sono forti e predominanti i concetti di
tutela e sicurezza sul lavoro, di welfare (con misure di previdenza integrativa
e a sostegno della maternità, di acceso al credito e di assistenza sanitaria
integrativa), di formazione e di consolidamento e sviluppo delle relazioni
sindacali. I principi introdotti hanno cambiato le prospettive sulla flessibilità e hanno
dato una risposta italiana ai principi di “flexicurity” introdotti dalla
Commissione Europea, e che quindi finalmente la parola “flessibilità” portata avanti dalle agenzie per il lavoro non è più usata come sinonimo di precarietà.
Ritengo che ogni riforma che comporti un aumento
dell'insicurezza dei lavoratori debba essere accompagnata da un aumento delle
misure di protezione sociale. Senza di queste la flessibilità
si traduce in precarietà.
L'Europa da sempre vede con favore questo cvontratto. La logica che sembra trasparire dalla Direttiva 104/08 è quella per la quale
attraverso il lavoro tramite agenzia, sono moltiplicate le possibilità di
conseguimento di un lavoro stabile.
Da un lato, la liberalizzazione di tale forma d’impiego agevola l’uscita
dallo stato di disoccupazione involontaria, dall’altro, lo svolgimento della
prestazione lavorativa presso l’utilizzatore, facilita la possibilità di
stipulare un rapporto di lavoro stabile alle dipendenze di quest’ultimo.
Si aggiunga che mentre la Direttiva 99/70/CE, chiarisce che “i contratti di lavoro a tempo indeterminato
rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”, la Direttiva
2008/104/CE non prevede l’eccezionalità del lavoro tramite agenzia rispetto al
lavoro alle dipendenze dirette dell’utilizzatore, ma al contrario, lo promuove
attraverso un processo di progressiva
liberalizzazione, indirizzato alla rimozione di “limitazioni” e “restrizioni”
alla realizzazione delle fattispecie interpositorie.
Solo così si può
realizzare “un mercato del lavoro
dinamico e flessibile, capace cioè di contribuire alla creazione di occupazione
di qualità, di stimolare lo sviluppo delle imprese, oltre che di tutelare
l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini”.
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