Partiamo
dal presupposto che finalmente abbiamo la possibilità di commentare una novità
normativa e non annunci, ipotesi, proclami, supposizioni, testi ipotetici.
La
novità normativa è il decreto legge 34/2014 dello scorso 21 marzo, che
interviene, tra l’altro, sul nodo sensibile della causale del contratto a
termine e della somministrazione di lavoro a termine, letteralmente spazzandole
vie. Una rivoluzione copernicana.
Più
voci hanno sottolineato le differenze normative tuttora esistenti tra termine e
somministrazione a termine, nonostante la (parziale) assimilazione delle fonti
portata da recenti interventi normativi, tra cui anche il decreto 34; da ultimo
richiamo a riguardo il contributo su Lavoro e Impresa del 25 marzo.
Potrebbe
essere utile riportare alla mente il contesto normativo europeo – ed i suoi
presupposti logici, ancor prima che giuridici – per consolidare il senso e
l’opportunità di mantenere distinte le due discipline.
Contratto
a termine
La
direttiva UE 1999/70/CE chiede agli Stati membri di introdurre una o più
misure per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Si
potrebbe concludere pertanto che, se il primo contratto è di per sé limitato,
dovendo per natura prevedere un termine, il “contenimento” deve riguardare la
reiterazione dei contratti.
Le
misure di “contenimento” previste dalla direttiva sono le seguenti:
a) ragioni
obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la
durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato
successivi;
c) il
numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
Quindi,
se almeno una misura tra quelle sopra elencate deve essere presente nella
normativa interna sul contratto a tempo determinato, non risulterebbe conforme
alla direttiva UE una disposizione legislativa che dovesse introdurre
l’acausalità del contratto a tempo determinato senza alcuna limitazione.
La
necessità di individuare una ragione obiettiva (causale) nei contratti
successivi al primo, oppure la durata massima complessiva di tutti i contratti
a tempo determinato, oppure un numero massimo di rinnovi (contratti
stipulabili): una di queste tre misure è insomma necessaria per il rispetto
della direttiva comunitaria.
Nel
nostro ordinamento, recepite le modifiche del nuovo decreto, il limite europeo
si concretizza nella norma (non nuova) che impone la stabilizzazione del
lavoratore a termine quando il rapporto col datore, in mansioni equivalenti,
superi i 36 mesi (anche tramite contratti diversi) o il diverso termine
definito dalla contrattazione collettiva.
Somministrazione
di lavoro a termine
Quanto
appena descritto non riguarda la somministrazione di lavoro. La direttiva
1999/70/CE ne dispone infatti la non applicabilità ai lavoratori a tempo
determinato “tramite agenzia interinale”.
La
Corte di Giustizia CE, con sentenza C-290/12 del 11 aprile 2013 , ha confermato la non
applicabilità della direttiva sul contratto a termine tanto al rapporto di lavoro
tra agenzia e lavoratore, quanto alla relazione complessa che lega lavoratore,
agenzia e impresa utilizzatrice (sulla base del contratto commerciale tra
agenzia e cliente).
La
Direttiva 2008/104/CE relativa
al lavoro tramite agenzia interinale non prevede la necessità di introdurre
negli ordinamenti misure analoghe rispetto a quelle descritte per il contratto
a tempo determinato. Piuttosto, in direzione (possiamo dire) opposta, chiede
agli Stati membri di riesaminare divieti e restrizioni che ostacolano il lavoro
tramite agenzia interinale, plausibili solo se sussistono ragioni preminenti di
interesse generale.
Perché un trattamento così diverso?
Perché, sono parole della Direttiva UE, “il
lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità
delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita
professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione
di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e
all’inserimento in tale mercato”.
Da cosa nasce questa considerazione?
Dal riconoscimento del ruolo del lavoro
tramite agenzia interinale (la nostra somministrazione di lavoro) nel dare
corpo al concetto di flexicurity europea (Strategia di Lisbona del 2000, successivo
Libro Verde) definita come strategia integrata volta a promuovere
contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro.
La flexicurity
La flessibilità ha a che fare con i movimenti
di passaggio che contraddistinguono la vita di un individuo, comportando
maggiore libertà per le imprese e maggiori risposte efficaci ai nuovi bisogni e
alle nuove competenze richieste dalla produzione.
Mentre la sicurezza è qualcosa di più e di
diverso rispetto alla semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro:
significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire
durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro.
Significa, in senso ancora più ampio, mettere in campo tutti gli strumenti
utili per rendere “fluido” il passaggio da lavoro ad un altro, quando ciò
occorra.
Tra questi strumenti, il lavoro tramite
agenzia costituisce uno snodo centrale, perché da un lato può soddisfare le
esigenze di flessibilità delle aziende, dall’altro raggruppa in sé varie prerogative
riconducibili al concetto di “occupabilità” e di sostegno, elementi intrinseci
e pilastri della flexsicurity.
Se, dunque, questi sono i presupposti posti
alla base delle scelte normative che a livello europeo distinguono così
nettamente contratto a termine e lavoro tramite agenzia, da un lato ogni
assimilazione normativa tra i due strumenti è in sé inadeguata al contesto
europeo e inevitabilmente restrittiva per lo strumento di intermediazione,
dall’altro richiama la necessità di focalizzare l’attenzione sulle azioni e
sulle potenzialità delle agenzie nell’operare con e a favore dei lavoratori durante
la missione ma anche nel delicato momento di transizione da un lavoro ad un
altro. Questi contenuti, in un contesto non solo normativo in cui
l’assimilazione tra i due contratti è così “facile” e frequente, costituiranno
sempre più il cardine per mostrare la differenza concreta tra le due scelte e
motivare un cambiamento di percezione e di approccio - anche normativo –
finalmente in linea con l’indirizzo europeo.
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