venerdì 18 ottobre 2013

Una proposta interessante: il contratto di ricollocazione

Il 10 ottobre è stato accolto dal Governo, un ordine del giorno molto interessante (per i risvolti che potrebbe avere sul mercato del lavoro), presentato da senatori di Scelta Civica e Partito Democratico. L’intesa prevede che la disposizione potrebbe essere inserita o nella legge di stabilità, oppure in un provvedimento specificamente dedicato alla sperimentazione in materia di lavoro.

L'idea è quella di incominciare a sperimentare per le Regioni che vogliono farlo, il metodo del “contratto di ricollocazione” stipulato dalla Regione con un’agenzia di outplacement e con la singola persona interessata a rioccuparsi, secondo il modello presentato dal Prof. Ichino. In particolare è prevista:

1. La facoltà di ciascuna Regione di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione di un dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 stabilisce l’ambito territoriale, esteso o no all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo.

Il contenuto del contratto di ricollocazione è articolato in sette punti:

Alle persone inoccupate o disoccupate titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, verrà data la facoltà di optare per un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, con i seguenti contenuti:
a)      l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
b)      la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
c)       la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
d)      l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;
e)      la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal punto 5;
f)        l’obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale per l’Impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
g)       la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, attivando una procedura semplice e rapida di soluzione del contrasto;
h)      la facoltà dell’agenzia di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f.

3. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f, la Direzione provinciale per l’Impiego e dell’espletamento dell’eventuale procedura attivata dalla persona interessata a norma della lettera g, dispone entro dieci giorni la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all’Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

Il servizio di outplacement è pagato con un voucher, per la maggior parte condizionato al successo della ricollocazione. In questo modo tutte le parti sono incentivate a cooperare per ottenere il risultato della riqualificazione e rioccupazione in tempi brevi.

4. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al punto 1.

Al contratto di ricollocazione può partecipare anche l’impresa che abbia licenziato:

5. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare l’impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l’erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell’impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma del punto 2, lettere f e g, e del punto 3.
6. Al contratto di ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare anche l’amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art. 4 del decreto 31 agosto 2013 n. 101, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l’erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall’Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell’amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.

La giunta regionale può prevedere che quanto si risparmia sul trattamento di disoccupazione vada ad alimentare a un fondo:

7. La delibera della Giunta regionale di cui al punto 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata
a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

Con questo "contratto di ricollocazione" si attivano quindi degli incentivi efficaci per tutti gli attori:

•per il lavoratore licenziato: incentivo e opportunità ad essere disponibile per  la più rapida ripresa dell’attività lavorativa;
•per l’agenzia di outplacement: ad operare in modo efficace e veloce;
•per la ex-datore di lavoro: a cooperare per accelerare l’operazione di ricollocazione;
•per la nuova impresa: secondo il concetto di "employment subsidy".


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