Il 10
ottobre è stato accolto dal Governo, un ordine del giorno molto interessante (per i risvolti che potrebbe avere sul mercato del lavoro), presentato da senatori di Scelta Civica e Partito Democratico. L’intesa
prevede che la disposizione potrebbe essere inserita o nella legge di stabilità,
oppure in un provvedimento specificamente dedicato alla sperimentazione in
materia di lavoro.
L'idea
è quella di incominciare a
sperimentare per le Regioni che vogliono farlo, il metodo del “contratto
di ricollocazione” stipulato dalla
Regione con un’agenzia di outplacement e con la singola persona interessata a
rioccuparsi, secondo il modello presentato dal Prof. Ichino. In particolare è prevista:
1. La facoltà di ciascuna
Regione di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la
sperimentazione di un dispositivo di coniugazione del trattamento di
disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca della nuova occupazione.
2. La delibera della Giunta
regionale di cui al punto 1 stabilisce l’ambito territoriale, esteso o no
all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a
categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo.
Il
contenuto del contratto di ricollocazione è articolato in sette punti:
Alle persone inoccupate o
disoccupate titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti
nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della
Giunta, verrà data la facoltà di optare per un contratto di ricollocazione,
stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, con i seguenti
contenuti:
a)
l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della
nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e
alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo
luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del
lavoro nella zona;
b)
la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova
occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale necessaria una
quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto
di lavoro a cui essa aspira;
c)
la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa meglio
corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le
possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
d)
l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia,
responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’adempimento da
parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;
e)
la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di
quanto disposto dal punto 5;
f)
l’obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale per l’Impiego
l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o
sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone
contestualmente la persona interessata;
g)
la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla
lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della
relativa informazione, attivando una procedura semplice e rapida di soluzione
del contrasto;
h)
la facoltà dell’agenzia di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto
immediato a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla
lettera f.
Il servizio di outplacement è pagato con un
voucher, per la maggior parte condizionato al successo della ricollocazione. In
questo modo tutte le parti sono incentivate a cooperare per ottenere il
risultato della riqualificazione e rioccupazione in tempi brevi.
4. Il corrispettivo del
servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli
standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità
commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata,
articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del
risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della
Giunta regionale di cui al punto 1.
Al
contratto di ricollocazione può partecipare anche l’impresa che abbia
licenziato:
5. Al contratto di
ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare l’impresa, anche a
partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un
contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In
questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa possono concordare,
mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico
di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l’erogazione a
favore della persona disoccupata, a carico dell’impresa, di un trattamento
complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è
soggetto quello principale, a norma del punto 2, lettere f e g, e del punto 3.
6. Al contratto di
ricollocazione di cui al punto 2 può partecipare anche l’amministrazione
pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di
cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in
alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art. 4 del
decreto 31 agosto 2013 n. 101, il contratto di ricollocazione può prevedere,
senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa,
l’erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare
di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall’Inps in aggiunta al
trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte
dell’amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le
modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del
ministro della Funzione pubblica.
La giunta regionale può prevedere
che quanto si risparmia sul trattamento di disoccupazione vada ad alimentare a
un fondo:
7. La delibera della Giunta
regionale di cui al punto 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina
generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al
trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del
lavoratore vengono risparmiati, sia destinata
a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.
a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.
Con questo "contratto di ricollocazione" si
attivano quindi degli incentivi efficaci per tutti gli attori:
•per il lavoratore licenziato: incentivo e opportunità ad essere disponibile per la più rapida ripresa dell’attività lavorativa;
•per l’agenzia di outplacement: ad operare in modo efficace e veloce;
•per la ex-datore di lavoro: a cooperare per accelerare l’operazione di ricollocazione;
•per la nuova impresa: secondo il concetto di "employment subsidy".
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