Il 28 settembre Assolavoro e i
sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil.Temp@ hanno firmato il
nuovo CCNL per i lavoratori in somministrazione. L’accordo sarà valido fino al
2017.
Come ho già avuto modo di dire da
queste colonne, con la sigla di questo contratto si ribadisce il ruolo primario
delle Agenzie per il lavoro sul mercato del lavoro.
Oggi mi voglio soffermare su un
istituto tra i più rilevanti introdotti: la somministrazione a tempo
determinato con monte ore garantito che "prevede una contropartita retributiva a
fronte della disponibilità del lavoratore per un periodo di tempo
predefinito".
L’obiettivo dichiarato è quello di
diffondere ulteriormente la somministrazione di lavoro, considerata come flessibilità sicura, in settori caratterizzati da forte
stagionalità e discontinuità
di lavoro, come il settore del Turismo, della
GDO, della Logistica, dell'Alimentare, dell'Agricoltura, delle TLC e dei
Servizi alla Persona, garantendo un corrispettivo ad hoc per il
lavoratore.
Vediamo nel
dettaglio come funziona questo nuovo istituto che sembra molto simile al Job on Call.
Questo tipo di contratto è attivabile solo in caso di contratto di somministrazione a termine della durata di almeno tre mesi.
Il lavoratore al momento
dell’assunzione concorda con il suo datore di lavoro, la fascia oraria in
cui dà la sua disponibilità: al mattino, nel pomeriggio, la sera o in fascia oraria
alternativa, ovvero massimo 6 ore da specificare nel contratto di assunzione.
Sulla base di questo accordo tra le parti, l’azienda ha il diritto, di decidere se chiamare o meno il lavoratore per i giorni successivi sempre nel rispetto della fascia oraria concordata, con
un preavviso
di almeno 24 ore.
Se il lavoratore non si presenta
sul posto di lavoro dopo la chiamata nella fascia concordata, perde il diritto alla
retribuzione minima per le ore di assenza.
Quindi
questo istituto, permette al lavoratore di stipulare contratti in cui ha
la certezza di essere pagati per
un determinato monte ore, indipendentemente dalle chiamate e
quindi di avere un reddito garantito anche nel caso in cui l’azienda non effettui alcuna chiamata.
Il
lavoratore può rifiutare la
prestazione solo se questa viene richiesta in orario non rientrane
nella fascia stabilita dall’accordo e il lavoro svolto oltre la quota minima
stabilita viene retribuito come orario
supplementare e, al superamento dell’orario normale,
come straordinario. Nel
caso in cui per almeno sei mesi venga superata del 20%, la quota oraria minima
garantita, il monte ore garantito crescerà del 10% automaticamente.
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