lunedì 14 ottobre 2013

Il nuovo CCNL per i lavoratori in somministrazione: il monte ore garantito

Il 28 settembre Assolavoro e i sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil.Temp@ hanno firmato il nuovo CCNL per i lavoratori in somministrazione. L’accordo sarà valido fino al 2017.
Come ho già avuto modo di dire da queste colonne, con la sigla di questo contratto si ribadisce il ruolo primario delle Agenzie per il lavoro sul mercato del lavoro.
Oggi mi voglio soffermare su un istituto tra i più rilevanti introdotti: la somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito che "prevede una contropartita retributiva a fronte della disponibilità del lavoratore per un periodo di tempo predefinito". 
L’obiettivo dichiarato è quello di diffondere ulteriormente la somministrazione di lavoro, considerata come flessibilità sicura, in settori caratterizzati da forte stagionalità  e discontinuità di lavoro, come il settore del Turismo, della GDO, della Logistica, dell'Alimentare, dell'Agricoltura, delle TLC e dei Servizi alla Persona, garantendo un corrispettivo ad hoc per il lavoratore. 
Vediamo nel dettaglio come funziona questo nuovo istituto che sembra molto simile al Job on Call. 
Questo tipo di contratto è attivabile solo in caso di contratto di somministrazione a termine della durata di almeno tre mesi.
Il lavoratore al momento dell’assunzione concorda con il suo datore di lavoro, la fascia oraria in cui dà la sua disponibilità: al mattino, nel pomeriggio, la sera o in fascia oraria alternativa, ovvero massimo 6 ore da specificare nel contratto di assunzione. 
Sulla base di questo accordo tra le parti, l’azienda ha il diritto, di decidere se chiamare o meno il lavoratore per i giorni successivi sempre nel rispetto della fascia oraria concordata, con un preavviso  di almeno 24 ore. Se il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro dopo la chiamata nella fascia concordata, perde il diritto alla retribuzione minima per le ore di assenza.
Quindi questo istituto, permette al lavoratore di stipulare contratti in cui ha la certezza di essere pagati per un determinato monte ore, indipendentemente dalle chiamate e quindi di avere un reddito garantito anche nel caso in cui l’azienda non effettui alcuna chiamata.
Il lavoratore può rifiutare la prestazione solo se questa viene richiesta in orario non rientrane nella fascia stabilita dall’accordo e il lavoro svolto oltre la quota minima stabilita viene retribuito come orario supplementare e, al superamento dell’orario normale, come straordinario. Nel caso in cui per almeno sei mesi venga superata del 20%, la quota oraria minima garantita, il monte ore garantito crescerà del 10% automaticamente. 

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