Nella Legge Finanziaria 2010 (Pacchetto Lavoro), sono state introdotte disposizioni che incidono in modo diretto sul ruolo
delle agenzie per il lavoro e sull’istituto della somministrazione.
In
primo luogo è stata inserita una limitazione del divieto di cui all’art.20
comma 5, del D.Lgs n. 276 del 2003, con la possibilità di utilizzo della somministrazione nei casi in cui sono stati
disposti licenziamenti collettivi[1]nel
semestre precedente così come previsto per il contratto a termine. Per ciò che attiene le unità produttive
oggetto di licenziamenti collettivi il campo dei divieti si è quindi ristretto.
In secondo luogo è stato introdotto il principio di “acausalità” (assenza di causale
di utilizzo) del contratto di somministrazione.
E’ consentito alle agenzie
per il lavoro di somministrare lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità godendo del beneficio della
“acausalità” e dei benefici contributivi connessi. Pertanto, in caso di assunzione a termine a scopo
di somministrazione di lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8 comma 2,
della Legge n. 223 del 1991, sarà possibile stipulare:
·
contratti di
somministrazione a tempo indeterminato a prescindere dai settori di utilizzo
dell’istituto;
·
contratti di
somministrazione a tempo determinato senza l’indicazione della causale e senza
tener in considerazione gli eventuali limiti quantitativi introdotti dalla
contrattazione collettiva.
Il comma 46 dell'articolo
1 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ,
che aveva abolito lo staff
leasing, è stato abrogato (comma 143, Finanziaria 2010). Dalla data di entrata
in vigore della Legge Finanziaria 2010
(1° gennaio 2010), trovano quindi applicazione le disposizioni in materia di somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs n. 276
del 2003, come da ultimo modificato dalla Legge Finanziaria stessa.
Il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato[2],
viene esteso nel campo di applicazione essendo adesso ammesso (anche, oltre
agli altri casi già previsti dall’art. 20, c. 3, D.Lgs n. 276 del 2003), in
tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di
cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Anche la contrattazione
aziendale può ampliarne i casi di ammissibilità.
Nel Pacchetto lavoro si possono trovare anche
disposizioni, per misure sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. Per queste ragioni, tenendo conto della necessità di attivare nel
periodo di crisi tutti i soggetti, anche privati, che possono contribuire a un
rapido ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, la misura
si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le
agenzie a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per
azioni finalizzate al loro reinserimento
nel mercato del lavoro.
La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il
lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto
con un contratto di lavoro dipendente.
[1] Qualora il contratto sia stipulato per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991 , n. 223, ovvero abbia una durata iniziale
non superiore a tre mesi.
[2] Questo tipo di contratto è ammesso nei casi previsti dall’art. 20, comma 3
del D.Lgs 276 del 2003 così come modificato dalla L. n. 191 del 2009
(Finanziaria 2010):
a) per servizi di
consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici,
sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di
pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e
per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di
biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di
consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca
e selezione del personale;
f) per attività di
marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di
call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del
Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni
edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di
impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico
riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più
fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
i) in tutti gli altri
casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i
settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e
assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
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