sabato 10 agosto 2013

Pacchetto Lavoro nella legge finanziaria del 2010 #laflessibilitasicura

Nella Legge Finanziaria 2010 (Pacchetto Lavoro), sono state introdotte disposizioni che incidono in modo diretto sul ruolo delle agenzie per il lavoro e sull’istituto della somministrazione.  
In primo luogo è stata inserita una limitazione del divieto di cui all’art.20 comma 5, del D.Lgs n. 276 del 2003, con  la possibilità di utilizzo della somministrazione nei casi in cui sono stati disposti licenziamenti collettivi[1]nel semestre precedente così come previsto per il contratto a termine.  Per ciò che attiene le unità produttive oggetto di licenziamenti collettivi il campo dei divieti si è quindi ristretto.
In secondo luogo è stato introdotto il principio di “acausalità” (assenza di causale di utilizzo) del contratto di somministrazione.
E’ consentito alle agenzie per il lavoro di somministrare lavoratori iscritti nelle liste di mobilità godendo del beneficio della “acausalità” e dei benefici contributivi connessi. Pertanto, in caso di assunzione a termine a scopo di somministrazione di lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8 comma 2, della Legge n. 223 del 1991, sarà possibile stipulare:
·                     contratti di somministrazione a tempo indeterminato a prescindere dai settori di utilizzo dell’istituto;
·                     contratti di somministrazione a tempo determinato senza l’indicazione della causale e senza tener in considerazione gli eventuali limiti quantitativi introdotti dalla contrattazione collettiva.
Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007,  che aveva  abolito lo staff leasing, è stato abrogato (comma 143, Finanziaria 2010). Dalla data di entrata in vigore della Legge  Finanziaria 2010 (1° gennaio 2010), trovano quindi applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs n. 276 del 2003, come da ultimo modificato dalla Legge Finanziaria stessa.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato[2], viene esteso nel campo di applicazione essendo adesso ammesso (anche, oltre agli altri casi già previsti dall’art. 20, c. 3, D.Lgs n. 276 del 2003), in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Anche la contrattazione aziendale può ampliarne i casi di ammissibilità.
Nel Pacchetto lavoro si possono trovare anche disposizioni, per misure sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Per queste ragioni, tenendo conto della necessità di attivare nel periodo di crisi tutti i soggetti, anche privati, che possono contribuire a un rapido ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, la misura si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le agenzie a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per azioni finalizzate al loro  reinserimento nel mercato del lavoro.
La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.




[1] Qualora il contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
[2] Questo tipo di contratto è ammesso nei casi previsti dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs 276 del 2003 così come modificato dalla L. n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010):
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
 c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
 f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

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