Ieri il Senato, ha respinto la
mozione di sfiducia individuale contro il Ministro dell’Interno Angelino
Alfano, con 55 voti favorevoli, 226 contrari e 13 astenuti.
Questo episodio ha risvegliato in
me lontani ricordi universitari.
Qualche giorno prima del mio esame
di Diritto Costituzionale, nell'ottobre del 1995, fu proposta una
mozione di sfiducia individuale nei confronti dell'allora Ministro della
Giustizia, Filippo Mancuso.
La mozione di sfiducia è
un atto attraverso il quale il Parlamento, manifesta il venir meno
del rapporto fiduciario con il Governo. L'ammissibilità di tale mozione
individuale, fu ammessa e chiarita dalla Corte Costituzionale, in quanto non
contemplata espressamente dalla Costituzione che prevedeva ai sensi dell’art.94,
solo che “il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere; ciascuna Camera può revocare la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale; la mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera nella quale
è presentata e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione”.
Ricordo con passione che in quei
giorni il mio Professore di Diritto, durante l'esame chiedeva a noi studenti se
fosse ammissibile. Ci aiutò la Corte Costituzionale con sentenza n.7
ma purtroppo solo a Gennaio del 1996.
Ricordo come se fosse ora la mia
risposta: la ritenevo ammissibile perchè era l'unico modo di preservare il
rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo nel caso fosse minato dal
comportamento di un singolo ministro. Anche se non previsto dalla Costituzione,
mi appellai all’art.95 che trovai di supporto nella parte in cui si diceva che
i ministri erano responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri.
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