La Direttiva
2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, nacque dall’esigenza
di uniformare sulla materia le legislazioni degli Stati membri. In Italia è stata recepita dal Dlgs n.24 del 2012.
Nei considerando della Direttiva sono
formulati principi rilevanti, quali la valorizzazione
del lavoro in somministrazione,
l’introduzione del principio di parità
di trattamento dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori
diretti dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Il considerando n.11 infatti recita: “Il lavoro
tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità
delle imprese, ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita
professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione
di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e
all’inserimento in tale mercato”.
La direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, di cui il D.Lgs n. 368/2001
sui contratti a termine è atto di recepimento nello Stato Italiano, non può
essere applicata alla somministrazione a termine, ex artt. 20 e ss., D.Lgs n.
276/2003, in quanto dispone intorno a rapporti instaurati direttamente tra
lavoratore e datore di lavoro, mentre il contratto di somministrazione è
rapporto intercorrente tra tre soggetti, in cui il datore di lavoro è l’agenzia
di somministrazione, e rispetto al quale il legislatore comunitario formula (a
differenza che per il contratto a tempo determinato) una prognosi positiva in
termini di valore sociale economico per la capacità che le parti sociali
ritengono abbia al fine di aprire l’accesso al mondo del lavoro e consentire
l’inserimento graduale di lavoratori svantaggiati, anche in tempi di recessione
economica.
Peraltro anche in altre direttive si formula una prognosi positiva
in termini di valore sociale ed economico del lavoro interinale per la capacità
che le parti sociali ritengono che abbia al fine di aprire l’accesso al mondo
del lavoro.
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