martedì 11 giugno 2013

Le direttive europee 2008/104/CE e 1999/70/CE e il valore economico e sociale della somministrazione di lavoro

La Direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, nacque dall’esigenza di uniformare sulla materia le legislazioni degli Stati membri. In Italia è stata recepita dal Dlgs n.24 del 2012.
Nei considerando della Direttiva sono formulati principi rilevanti, quali la valorizzazione del lavoro in somministrazione, l’introduzione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori diretti dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Il considerando n.11 infatti recita: “Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato”.
La direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, di cui il D.Lgs n. 368/2001 sui contratti a termine è atto di recepimento nello Stato Italiano, non può essere applicata alla somministrazione a termine, ex artt. 20 e ss., D.Lgs n. 276/2003, in quanto dispone intorno a rapporti instaurati direttamente tra lavoratore e datore di lavoro, mentre il contratto di somministrazione è rapporto intercorrente tra tre soggetti, in cui il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione, e rispetto al quale il legislatore comunitario formula (a differenza che per il contratto a tempo determinato) una prognosi positiva in termini di valore sociale economico per la capacità che le parti sociali ritengono abbia al fine di aprire l’accesso al mondo del lavoro e consentire l’inserimento graduale di lavoratori svantaggiati, anche in tempi di recessione economica. 
Peraltro anche in altre direttive si formula una prognosi positiva in termini di valore sociale ed economico del lavoro interinale per la capacità che le parti sociali ritengono che abbia al fine di aprire l’accesso al mondo del lavoro.

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