lunedì 10 giugno 2013

Acausalità nella somministrazione

Un ulteriore tassello si aggiunge alla acausalità nella somministrazione di lavoro. Lo scorso anno ad aprile, l'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 24/2012, aveva introdotto diverse nuove ipotesi di acausalità del contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Il Dicastero guidato dal Ministro Giovannini, a seguito della avvenuta registrazione ad opera della Corte dei Conti, ha comunicato la piena operatività del D.M. 20.03.2013, che definisce le categorie di lavoratori cd. “svantaggiati” ai sensi del Reg. CE n. 800/2008
L'assunzione di queste categorie consente sia la somministrazione a tempo determinato acausale, sia l’esclusione dei limiti percentuali eventualmente previsti dal CCNL dell’Utilizzatore. In particolare il D.M. sopra citato specifica in maniera più dettagliata le seguenti categorie di lavoratori svantaggiati:
  • Lavoratore svantaggiato ex art. 2, n. 18 lett. a): chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Lavoratore svantaggiato ex art. 2, n. 18 lett. b): chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • Lavoratore svantaggiato ex art. 2, n. 18 lett. e): lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.   

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