Il 2 marzo è
una data che a molti non ricorda nulla, ma è di esattamente un anno fa il
Decreto Legislativo n.24 del 2012 (che entrò in vigore il 6 aprile 2012 ) che recepì la
Direttiva comunitaria 2008/104.
Il provvedimento lascia inalterata la struttura di base della fattispecie
somministrazione di manodopera, delineata dal D.Lgs 276 del 2003, ma in
attuazione della Direttiva 104, apporta a quest’ultimo alcune importanti
modifiche.
Il fine è, quello di rendere pienamente conformi le disposizioni della
“Legge Biagi”, al disposto della Direttiva 104, che è volta a garantire la tutela dei lavoratori dipendenti dalle
agenzie del lavoro, e a migliorare la qualità del lavoro svolto da tali
lavoratori, inviati in missione presso le imprese utilizzatrici.
Il
Decreto tra le novità più rilevanti, introduce nuove ipotesi di “acausalità”, (oltre quelle previste dalla Finanziaria 2010, che aveva
integrato l’art. 20 del D.Lgs n. 276 del 2003, quando i lavoratori erano
iscritti alle liste di mobilità ex art.8 co.2
della Legge n.223 del 1991) ovvero
la possibilità di utilizzo dell’istituto anche ove non ricorrano le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo cui, in genere, è condizionata la possibilità di
utilizzare lavoratori somministrati.
Le ipotesi di “acausalità” sono estese ai casi in cui al contratto
di somministrazione sia associato un
lavoratore percettore di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi (mobilità,
cassa integrazione e disoccupazione) oppure
un lavoratore definito svantaggiato e molto svantaggiato, secondo la normativa
europea (Regolamento CE 800/2008)[1],
oppure altri casi eventualmente
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Questa
misura è volta, a favorire l’inserimento delle persone in cerca di
occupazione attraverso la semplificazione delle condizioni per il ricorso
all’istituto.
Altro beneficio per l’utilizzatore, è quello di non dover considerare i
limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva del proprio
settore per l’utilizzo di contratti in somministrazione.
Altra novità, è
ravvisabile nel rafforzamento della distinzione tra il contratto
commerciale di somministrazione e il contratto di lavoro. In particolare
introduce per la prima volta il concetto di “missione”, inteso come periodo
durante il quale, il lavoratore dipendente dell’agenzia per il lavoro è messo a
disposizione dell’utilizzatore.
È rafforzato
anche il principio della parità di
trattamento: infatti, è ribadito che per tutta la durata della missione, i lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a “condizioni
di base di lavoro e d’occupazione” complessivamente non inferiori a quelle
dei dipendenti di pari livello dell’impresa presso cui prestino il servizio, a
parità di mansioni svolte.
Il Decreto n.24, introduce anche nuove ipotesi di sanzioni in caso di
violazione delle norme in materia di somministrazione di lavoro.
Il nuovo co. 7 bis
dell’art. 23 del D.Lgs. 276/03, stabilisce l’obbligo in capo agli
utilizzatori di informare i lavoratori somministrati circa i posti vacanti a tempo indeterminato
disponibili presso le proprie organizzazioni.
Tale obbligo
d’informativa, può essere assolto tramite un avviso generale affisso
all’interno dei locali dell’utilizzatore.
In ottemperanza a
quanto era previsto dalla Direttiva 104, il Decreto prevede anche “la
facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso
ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione,
all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine
della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore”.
Con questo Decreto
Legislativo “il contratto di
somministrazione è ritenuto quello che, tra i contratti flessibili, mantiene
nel modo più adeguato le caratteristiche della tutela e della sicurezza del
lavoratore, dal punto di vista contributivo e delle garanzie nel luogo di
lavoro e viene riconosciuto, in questo ambito, il ruolo svolto nel territorio
nazionale dalle agenzie di somministrazione”.
[1] Ai sensi dei numeri 18 e 19
dell’art.2 del Regolamento CE
800/2008, sono lavoratori svantaggiati:
a) chi non ha un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media
superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a
carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 %
la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro
interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di
uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in
termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro,
per migliorare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.
I
lavoratori molto svantaggiati sono i
lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi. Rispetto alle ipotesi a), b) ed e), un Decreto di
natura non regolamentare del Ministro del Lavoro (entro 90 giorni) doveva
meglio individuare le caratteristiche, ma siamo ancora in attesa.
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