sabato 2 marzo 2013

Decreto Legislativo n.24 del 2 marzo 2012, è passato un anno….

Il 2 marzo è una data che a molti non ricorda nulla, ma è di esattamente un anno fa il Decreto Legislativo n.24 del 2012 (che entrò in vigore il 6 aprile 2012) che recepì la Direttiva comunitaria 2008/104.
Il provvedimento lascia inalterata la struttura di base della fattispecie somministrazione di manodopera, delineata dal D.Lgs 276 del 2003, ma in attuazione della Direttiva 104, apporta a quest’ultimo alcune importanti modifiche.
Il fine è, quello di rendere pienamente conformi le disposizioni della “Legge Biagi”, al disposto della Direttiva 104, che è volta a garantire la tutela dei lavoratori dipendenti dalle agenzie del lavoro, e a migliorare la qualità del lavoro svolto da tali lavoratori, inviati in missione presso le imprese utilizzatrici.
Il Decreto tra le novità più rilevanti, introduce nuove ipotesi di “acausalità”, (oltre quelle previste dalla Finanziaria 2010, che aveva integrato l’art. 20 del D.Lgs n. 276 del 2003, quando i lavoratori erano iscritti alle liste di mobilità ex art.8 co.2  della Legge n.223 del 1991) ovvero la possibilità di utilizzo dell’istituto anche ove non ricorrano le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo cui, in genere, è condizionata la possibilità di utilizzare lavoratori somministrati.  
Le ipotesi di “acausalità” sono estese ai casi in cui al contratto di somministrazione sia associato un lavoratore percettore di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi (mobilità, cassa integrazione e disoccupazione) oppure un lavoratore definito svantaggiato e molto svantaggiato, secondo la normativa europea (Regolamento CE 800/2008)[1], oppure altri casi eventualmente previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Questa misura è volta, a favorire l’inserimento delle persone in cerca di occupazione attraverso la semplificazione delle condizioni per il ricorso all’istituto. 
Altro beneficio per l’utilizzatore, è quello di non dover considerare i limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva del proprio settore per l’utilizzo di contratti in somministrazione.
Altra novità, è ravvisabile nel rafforzamento della distinzione tra il contratto commerciale di somministrazione e il contratto di lavoro. In particolare introduce per la prima volta il concetto di “missione”, inteso come periodo durante il quale, il lavoratore dipendente dell’agenzia per il lavoro è messo a disposizione dell’utilizzatore.
È rafforzato anche il principio della parità di trattamento: infatti, è ribadito che per tutta la durata della missione, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa presso cui prestino il servizio, a parità di mansioni svolte.
Il Decreto n.24, introduce anche nuove ipotesi di sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di somministrazione di lavoro.
Il nuovo co. 7 bis dell’art. 23 del D.Lgs. 276/03, stabilisce l’obbligo in capo agli utilizzatori di informare i lavoratori somministrati circa i posti vacanti a tempo indeterminato disponibili presso le proprie organizzazioni.  Tale obbligo d’informativa, può essere assolto tramite un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
In ottemperanza a quanto era previsto dalla Direttiva 104, il Decreto prevede anche “la facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore”.
Con questo Decreto Legislativo “il contratto di somministrazione è ritenuto quello che, tra i contratti flessibili, mantiene nel modo più adeguato le caratteristiche della tutela e della sicurezza del lavoratore, dal punto di vista contributivo e delle garanzie nel luogo di lavoro e viene riconosciuto, in questo ambito, il ruolo svolto nel territorio nazionale dalle agenzie di somministrazione”.













[1] Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’art.2  del Regolamento CE 800/2008,  sono lavoratori svantaggiati:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
I lavoratori molto svantaggiati sono i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi. Rispetto alle ipotesi a), b) ed e), un Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro (entro 90 giorni) doveva meglio individuare le caratteristiche, ma siamo ancora in attesa.

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