La recente circolare del
Ministero del Lavoro sul tema del contratto di apprendistato fornisce nuove
indicazioni in merito all’interpretazione dei vincoli di stabilizzazione
nell’apprendistato professionalizzante introdotte dalla Riforma Fornero (comma
3-bis, aggiunto all’art. 2 del Testo Unico sull’apprendistato).
Il documento prende in
considerazione diversi aspetti della disciplina del contratto di apprendistato
(nelle 3 fattispecie che lo caratterizzano). In questa sede l’attenzione è
posta su una questione particolare, riguardante l’apprendistato solo nella sua
“veste” professionalizzante: il vincolo di stabilizzazione utile (o meglio
necessario) per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato.
Le norme ci dicono infatti che il
datore di lavoro, per poter assumere nuovamente con questa forma contrattuale,
deve aver stabilizzato (vale a dire, “confermato in servizio” dopo il periodo
di apprendistato o, per altro verso, “non disdetto” il contratto al termine del
periodo di apprendistato) almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 3 anni
precedenti; in mancanza, potrà assumere tanti apprendisti quanti siano stati
gli apprendisti stabilizzati (al di sotto del 30%) più uno, o, se non ne abbia
stabilizzato neanche uno, potrà assumerne uno.
L’intento è antielusivo,
evidentemente; il meccanismo è di per sé piuttosto complesso.
Ancor più complesso se si
considera a) che il limite del 30% è solo temporaneo: diventerà 50% decorsi 3
anni dall’entrata in vigore della norma (18 luglio 2012); b) che tale vincolo
non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti (comma 3-ter); c) che
alcuni contratti collettivi già prima della norma hanno previsto specifiche
discipline a riguardo, le quali, da un lato dovranno coordinarsi con la norma
di legge, dall’altro vincoleranno le aziende con meno di 10 dipendenti,
appartenenti a quel settore, che la legge intendeva escludere dal vincolo…
I temi di discussione sono molti,
quindi, già solo considerando questi profili.
Ma non si può tacere di quello
che probabilmente ha destato le maggiori perplessità già dalle prime letture
della norma: in sintesi, la mancanza di una disciplina di raccordo con il
passato.
Fino al 18 luglio 2012 , l’azienda
che avesse inteso stipulare contratti di apprendistato professionalizzante,
poteva procedere senza dover tenere in considerazione alcun vincolo legale di
stabilizzazione al termine del periodo. A quel punto, sulla base della
disciplina vigente, gli era lasciata la facoltà di decidere se proseguire nel
rapporto col lavoratore, “uscendo” dal particolare regime definito dalle norme
sull’apprendistato per entrare in un normale contratto a tempo indeterminato;
oppure terminare il rapporto (senza necessità di giusta causa o giustificati
motivi).
Una decisione che la legge
prevedeva come libera, nei suoi presupposti e nei suoi effetti.
Tale azienda, certamente, non avrebbe
potuto pensare che, da lì a qualche tempo, una norma successiva avrebbe potuto
associare un effetto, una conseguenza, alla decisione, presa allora, di non
stabilizzare. Così è stato e la circolare lo conferma.
L’azienda che oggi intenda
assumere in apprendistato dovrà verificare se nei 36 mesi precedenti (quando
appunto non esisteva nessuna previsione in tal senso) abbia stipulato contratti
di apprendistato e, nel caso, se al momento della scadenza del periodo di
apprendistato ne abbia stabilizzati più o meno del 30%. Nel caso non ne abbia
stabilizzato neanche uno potrà stipulare un (1) contratto di apprendistato (al
termine del quale, stabilizzandolo, avrà un “bottino” del 100% che le
consentirà di proseguire liberamente…).
La circolare aggiunge in chiusura
una considerazione importante sul tema. Il coefficiente è zero e quindi, in
sostanza, il vincolo non opera per chi nel periodo considerato (i 3 anni
precedenti appunto) non abbia stipulato nessun contratto di apprendistato.
A qualcuno potrebbe forse
sembrare paradossale: da anni si tenta ad ogni livello e con unità di intenti
di sollecitare il “decollo” di questa forma contrattuale… fino al punto in cui
chi – tra mille difficoltà – lo ha sperimentato può trovarsi penalizzato
rispetto a chi non l’abbia mai attivato; tant’è, le considerazioni della
circolare a riguardo hanno il loro appiglio testuale, laddove la norma lega il
vincolo alla intenzione di procedere alla “assunzione di nuovi apprendisti”.
Sorge a questo punto una domanda
ulteriore, su cui la circolare non fornisce indicazioni specifiche: su chi
ricade il vincolo di stabilizzazione nel caso di apprendistato tramite
somministrazione di lavoro? Sull’agenzia per il lavoro che assume l’apprendista
o sull’impresa utilizzatrice?
Ad una conclusione sul punto
probabilmente si può giungere di nuovo facendo riferimento al dato prettamente
testuale.
Il comma 3-bis di cui si sta
trattando riferisce il vincolo al “datore di lavoro” (“… 50% degli apprendisti dipendenti
dallo stesso datore di lavoro”); ed il datore di lavoro, la parte
contrattuale del rapporto lavoristico insieme al lavoratore, nella somministrazione
di lavoro è l’agenzia per il lavoro.
Ancora, il precedente comma 3
(anch’esso modificato dalla Riforma Fornero), introducendo il limite del 150%
di apprendisti sul totale delle “maestranze
specializzate e qualificate in servizio”, dimostra di aver ben chiara la
distinzione tra il caso in cui un’azienda assuma “direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione di lavoro”, riferendo espressamente questo limite alle
imprese utilizzatrici nel caso di apprendistato in somministrazione. Così non
fa rispetto al vincolo di stabilizzazione.
Questa ricostruzione, del resto,
si salda all’interno di un medesimo contesto logico e funzionale che contiene
in sé: a) la necessità per l’agenzia di verificare la gestione adottata in passato
rispetto ai contratti di apprendistato in somministrazione, come punto di
partenza; b) la sua responsabilità primaria sul corretto svolgimento dei
contratti di apprendistato che sono stati e saranno attivati (in primo luogo
rispetto agli impegni formativi) – e ciò anche indipendentemente dal o dagli
utilizzatori, secondo l’accordo del 5 aprile 2012 firmato nel settore delle
agenzie -; c) l’obbligo, sempre per l’agenzia, di procedere alle
stabilizzazioni secondo i termini di legge, come termine di chiusura.
Verrebbe da dire: un vero e
completo apprendistato, anche per il datore di lavoro agenzia.
Dott. Camillo complimenti per la chiarezza. Condivido la sua ricostruzione, ma in una prima bozza di aprile non si poteva assumere tramite std?
RispondiEliminaQuindi converrebbe assumere apprendisti con apl stante il vincolo di assunzione in capo all'agenzia? Ma per gli obblighi formativi il tutor di chi e?
RispondiEliminaSecondo l'accordo del 5 aprile 2012 in tema di apprendistato tramite agenzia per il lavoro, la figura del tutor deve essere "condivisa" da due soggetti, uno dell'agenzia, uno dell'utilizzatore. L'accordo prevede inoltre periodici momenti di confronto tra i due, con lo scopo di verificare l'andamento delle attività formative. L'accordo stesso, infine, prevede che la responsabilità sugli adempimenti formativi spetti nel complesso all'agenzia; non una responsabilità in senso concreto, visto che gli adempimenti principali si svolgono presso l'utilizzatore, quanto piuttosto (la chiamerei così) una responsabilità "in garanzia": se l'utilizzatore non adempie adeguatamente, l'agenzia deve (dopo aver vigilato) intervenire e correggere, sopperire.
EliminaIn questa logica, considerare in capo all'agenzia (e non all'utilizzatore) il vincolo di stabilizzazione, mi pare coerente e conseguente.
Per anonimo: la riforma Fornero ha deciso di vietare, dal 2013, l'apprendistato nell'ambito della somministrazione a termine, mantenendo in vita solo la possibilità di usare il contratto in combinazione con la somministrazione a tempo indeterminato. Purtroppo (o per fortuna)introdotto il divieto, è emersa la consapevolezza che questa scelta avrebbe ridotto lo spazio d'uso dell'apprendistato, perché la somministrazione a tempo indeterminato non è utilizzabile per qualsiasi settore di attività, ma solo in alcuni ambiti produttivi previsti dall'art. 20 comma 3.
RispondiEliminaConsiderando poi che l'articolo 1 della legge Fornero, definisce l'apprendistato come "contratto prevalente" di ingresso al lavoro per i giovani, il decreto Sviluppo ha apportato il correttivo per cui quando un'agenzia per il lavoro somministra apprendisti, può usare lo staff leasing senza dover rispettare i limiti settoriali (volgarmente chimato acausale). La circolare specifica meglio come scrive Camilli a chi spetta poi l'obbligo di stabilizzazione
Ecco la circolare
RispondiEliminahttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C4FBD48B-5AF2-4D40-88CB-8F62B1542CD8/0/20130121_Circ_5.pdf
Stante il divieto dell'apprendistato in somministrazione a tempo determinato ex art. 20 comma 4 del d.lgs. 276/2003 (così dispone la Legge Fornero), vedete legittimo l'apprendistato in somministrazione a tempo determinato ex art. 20 commi 5-bis e seguenti?
RispondiEliminaGrazie.
Saluti, Pietro
Per quanto mi è stato dato di seguire le vicende che hanno portato alla norma cui fa riferimento, ho la convinzione che l'intenzione fosse quella di escludere totalmente la somministrazione a termine.
EliminaVero è, come lei evidenzia, che testualmente l'esclusione non considera una parte della somministrazione a termine (quella che "nasce" dai commi 5-bis e ss dell'art. 20).
La questione a questo punto si fa complessa (molto). Le opzioni interpretative possibili sono
1) se si aderisse all'interpretazione per cui l'apprendistato non si possa cmq (e non si sia mai potuto) associare alla sommin a termine in forza dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 276/03 si potrebbe concludere che la questione non si pone: il legislatore neanche avrebbe dovuto precisare l'esclusione;
2) si può ritenere che le fattispecie di cui ai commi 5-bis e seguenti non siano una "seconda" sommin a termine, sicchè escludendo il comma 4 si escluda in toto la sommin a termine. La ricostruzione potrebbe avere il suo fondamento, visto che la definizione della sommin a termine è contenuta nel comma 4, mentre i commi 5-bis e seguenti precisano solo in quali ulteriori presupposti essa possa svolgersi;
3) si potrebbe sostenere che se il legislatore avesse voluto escludere in toto la sommin a termine non serviva fare riferimento ad uno specifico comma; sarebbe stato sufficiente un riferimento generico. Quindi, i commi 5-bis e ss non sono esclusi...
Personalmente aderivo alla tesi sub 1) e ora confesso di trovarmi spiazzato, per il fatto che l'interpretazione sub 3) non può essere esclusa a priori.
Andando sul concreto: se dovessi fornire una consulenza ad un'azienda sul punto, sicuramente consiglierei di utilizzare il veicolo dello staff leasing, sia per le incertezze normative sopra riferite in tema di sommin a termine, sia per creare i presupposti di una partnership più solida con l'agenzia, in un contesto (l'apprendistato appunto) in cui la collaborazione tra i due soggetti imprenditori è (e deve essere) necessariamente molto stretta.
Avvocato, grazie ma:
Elimina- aderendo alla tesi sub 1 si dovrebbe escludere anche la "normale" assunzione a TI in caso di somministrazione a termine. Situazione, converrà con me, paradossale e che metterebbe in discussione financo la stabilizzazione prevista dal ccnl delle agenzie per il lavoro
- la tesi sub 2 mi pare poco convincente. il comma 4 art 20 non definisce la somministrazione a termine (la definizione della somministrazione è contenuta nell'articolo 2) ma uno speciale tipo (certo quello standard e più diffuso), la somministrazione causal oggettiva. I commi seguenti (tranne il 5 quater che rinvia alla contrattazione collettiva) introducono una somministrazione diversa, soggettiva
- la tesi sub 3 mi convince. avvalorata dalla modifica che la riforma Fornero apporta al testo unico apprendistato laddove nel riferirsi alla somministrazione (rapporto apprendisti/lavoratori qualificati, 3 a 2) si riferisce a tutto l'art. 20 e non più al solo comma 3. E, tutto meno 4 fa, 1, 2, 3, 5bis, 5ter, 5quater
- da ultimo tale lettura consentirebbe un apprendistato di agenzia. facendo salvo in toto l'accordo assolavoro cisl e uil dell'aprile scorso nella parte dell'apprendistato con più utilizzatori dove chi detta le regole è l'agenzia e non l'utilizzatore. apprendistato oltretutto rivolto a soggetti svantaggiati che l'agenzia, anche tramite questo istituto, può aiutare nella loro formazione e occupazione.
cari saluti, Pietro
Caro Pietro,
Eliminaci stiamo addentrando sempre + nella complessità. Temo che più cercheremo assoluta coerenza nel complesso sistema di norme (tra l'altro frutto di interventi successivi e che si sovrappongono all'interno del medesimo "orto") più apriremo finestre di discussione.
Una sintesi alla fine - in qualche modo - va trovata.
Detto ciò
1) vera in generale la sua osservazione rispetto alla prima opzione, anche se non riesco a considerare il contratto di apprendistato come - tout court - un contratto a tempo indeterminato. continuo a viverlo come una forma speciale di tempo indeterminato, quindi la sovrapponibilità a mio modestissimo parere non è automatica nè necessaria
2) fatico altrettanto a farmi convincere dalla sua argomentazione per sgombrare dal terreno della questione l'opzione 2. Si potrebbe altrettanto dire quanto segue: la somministrazione in generale è descritta dall'art. 2 276/03, la somministrazione a termine (che è quello di cui parliamo) è descitta dal comma 4 art. 20 e, in sottrazione, ma solo in sottrazione, dai commi 5-bis e seguenti (che infatti partono anche testualmente dal presupposto del comma 4)
3) come fa a coordinare il presupposto dell'apprendistato con la necessità che (i) la fattispecie sub 5-bis (assunzione in mobilità ex 223/91) possa durare solo 12 mesi? (ii) per le altre fattispecie, non sia possibile procedere alla proroga del contratto commerciale di somm a termine se nel frattempo siano venuti meno i presupposti soggettivi che hanno motivato la acausalità (cessazione stato di disoccupazione, percezione altre indennità, stato di svantaggio...)??
Mi pare - per tirare un finale sospiro di sollievo, o di rassegnazione - che la coperta sia in qualche modo corta, da qualunque lato la si voglia tirare.
Saluti,
Io avrei preferito una stabilizzazione in capo al datore di lavoro (non apl ma utilizzatore che ne ha potere direttivo e di controllo). Qualche tempo fa in occasione del precedente rinnovo del CCNL delle Apl aderenti a Alleanza Lav, ci fu questo tentativo dopo 24 mesi di somministrazione a tempo determinato, ma ora purtroppo rimane un lontano ricordo.
RispondiEliminaRicordo.
EliminaNon ricordo nel dettaglio la previsione del ccnl citato, che non ho sottomano, ma mi verrebbe da chiedermi come può un accordo collettivo tra due parti, stabilire un impegno in capo ad un terzo...
Saluti,