martedì 18 dicembre 2012

Circoncisione e liberta'religiosa

A giugno di quest'anno, una sentenza della Corte Regionale di Colonia in Germania, dichiaro' la circoncisione, se effettuata per motivi religiosi, da perseguire penalmente. 
Il Governo della Cancelliera tedesca Angela Merkel, in risposta a questa assurda sentenza, ha dichiarato che non puo' essere vietata, se e'effettuata in maniera responsabile e sotto il controllo medico, da medici abilitati, in quanto la liberta'religiosa e'un diritto incontrovertibile. 
La sentenza aveva definito tale pratica, una punizione corporale, in seguito all'episodio di un bimbo di quattro anni rimasto ferito dopo l'intervento. 
L'origine della circoncisione risale agli Egizi che, lo consideravano necessaria per avvicinarsi al Dio del Sole. Poi si diffuse tra i Fenici e nell'antica Roma. Ancora oggi esiste, una circoncisione rituale diffusa e rispettata dalle comunita' ebraiche e musulmane. Nella comunita' ebraica, tale rito, rappresenta il legame tra Dio e il popolo ebraico e deve essere fatta entro otto giorni dalla nascita.                                            
Per i musulmani e'un aspetto essenziale, in quanto consigliata da Maometto in una sunna profetica e viene effettuata, preferibilmente tra i sette e i tredici anni.                                             
Queste riflessioni ci riportano con forza a riflettere sul principio della liberta'religiosa. E'un diritto pubblico soggettivo che si inquadra nel genus dei diritti di liberta'. "La libertà religiosa non prende partito né per la fede, né per la miscredenza; ma in quella lotta senza tregua, che fra di loro si combatte da che l'uomo esiste e si combatterà forse finché l'uomo esista, essa si pone assolutamente in disparte. Non dico al di sopra. Poiché il suo intento non è così altro: non è, come per la fede, la salvezza ultramondana; non è, come per il libero pensiero, la verità scientifica. Il suo intento è subordinato invece a questi, ed è assai più modesto e del tutto pratico. E sta in creare e mantenere nella società una condizione di cose tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno.
Emerge da tutto questo, che la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico." (F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell'idea, 1901, p. 5).

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