In questi giorni si discute della mozione di sfiducia individuale contro il Ministro #Lotti per il caso #Consip.
Questo episodio ha risvegliato in me lontani ricordi universitari.
Qualche giorno prima del mio esame di Diritto Costituzionale, nell'ottobre del 1995, fu proposta una mozione di sfiducia individuale nei confronti dell'allora Ministro della Giustizia, Filippo Mancuso.
La mozione di sfiducia è un atto attraverso il quale il Parlamento, manifesta il venir meno del rapporto fiduciario con il Governo. L'ammissibilità di tale mozione individuale, fu ammessa e chiarita dalla Corte Costituzionale, in quanto non contemplata espressamente dalla Costituzione che prevedeva ai sensi dell’art.94, solo che “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; ciascuna Camera può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione”.
Ricordo con passione che in quei giorni il mio Professore di Diritto, durante l'esame chiedeva a noi studenti se fosse ammissibile. Ci aiutò la Corte Costituzionale con sentenza n.7 ma purtroppo solo a Gennaio del 1996.
Ricordo come se fosse ora la mia risposta: la ritenevo ammissibile perchè era l'unico modo di preservare il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo nel caso fosse minato dal comportamento di un singolo ministro. Anche se non previsto dalla Costituzione, mi appellai all’art.95 che trovai di supporto nella parte in cui si diceva che i ministri erano responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri.
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