giovedì 20 marzo 2014

Il decreto legge sul lavoro: contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro.


Il decreto legge n.34 sul lavoro del Ministro Giuliano Poletti entrerà in vigore domani.
Il testo, come anticipato ieri al Convegno organizzato da Adapt in ricordo di Marco Biagi, è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale.

Mi sia permessa preventivamente una considerazione: il decreto legge continua a essere lo strumento utilizzato dai Governi, per utilizzare una corsia preferenziale per fare approvare i propri disegni di legge, allontanandosi vistosamente dall'impianto del Costituente, che aveva pensato al decreto legge quale strumento straordinario per fronteggiare soltanto i casi imprevedibili.

Il decreto legge in oggetto, la cui necessità e urgenza è correlata al rilancio dell'occupazione, propone interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderli maggiormente coerenti con le esigenze del contesto occupazionale nazionale che raggiunge un tasso di disoccupazione mai visto prima. 

Oggetto del post è analizzare cosa accadrà al contratto a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro. 
Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo presente nella stessa azienda, ad eccezione delle imprese che occupano fino a 5 dipendenti, per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 
Il decreto lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. 
E' elevata da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale non è richiesto il requisito della cd. "causalità", consentendo in tal modo al datore di lavoro di poter instaurare sempre rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, anche nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nel limite di durata massima di trentasei mesi. La causale è il motivo per cui il dipendente è stato reclutato in forma temporanea. Si tratta di un vincolo previsto oggi dalla legge, che scatta non appena la durata del rapporto di lavoro supera i 12 mesi.
Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Si stabilisce poi la possibilità di prorogare fino ad un massimo di otto volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa. 
Lascia l'amaro in bocca l'assenza di alcuna previsione di acausalità per il contratto di staff leasing: un contratto di qualità che coniuga flessibilità e tutele, alla cui base c'è un contratto a tempo indeterminato con il lavoratore.Le agenzie in questo caso, assicurano continuità di impiego, assumendo il lavoratore a tempo indeterminato, oltre che una robusta dote formativa, piene tutele previdenziali. 




2 commenti:

  1. La situazione paradossale, che da domani avremo chi ha un contratto a termine declinato sia direttamente tra azienda e lavoratore, che con
    l'intermediazione di un agenzia per il lavoro non avrà causale di utilizzo; chi invece ha un rapporto con l'Agenzia per il Lavoro a tempo indeterminato dovrà avere una causale di utilizzo nella maggior parte dei casi. Occorre pensare allo Staff Leasing a-causale.

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  2. Speriamo ci si ravveda in fase di conversione. Troppa fretta.

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