venerdì 11 ottobre 2013

La somministrazione di lavoro acausale

La legge consente di omettere l'indicazione specifica della causale in tre casi. 
Il primo è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2010 nel caso in cui la somministrazione di lavoro riguardi lavoratori inseriti nelle liste di mobilità.
Il secondo caso è stato introdotto dal Dlgs n.24 del 2012 che ha recepito la Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale ed infine l'ultimo caso è stato introdotto dalla Legge Fornero (n.92 del 2012).
Nel caso del Dlgs n.24, le ipotesi di “acausalità” sono estese ai casi in cui al contratto di somministrazione sia associato un lavoratore percettore di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi (mobilità, cassa integrazione e disoccupazione) oppure un lavoratore definito svantaggiato e molto svantaggiato, secondo la normativa europea (Regolamento CE 800/2008), oppure altri casi eventualmente previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quello che riguarda invece la legge Fornero, la novità più significativa riguarda l’introduzione di un principio di “acausalità” per il primo contratto a termine che datore e lavoratore si trovassero a stipulare. La durata massima di tale contratto è fissata in 12 mesi.
In alternativa a questa ipotesi di acausalità, la Legge prevede la possibilità per la contrattazione collettiva di consentire la stipulazione di contratti a termine “acausali”, senza vincoli di durata e senza la necessità che si tratti del “primo rapporto” entro il limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un nuovo prodotto o servizio innovativo, dall’ implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo e infine dal rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Queste misura sono volte, a favorire l’inserimento delle persone in cerca di occupazione attraverso la semplificazione delle condizioni per il ricorso all’istituto. 

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