La legge consente di omettere l'indicazione
specifica della causale in tre casi.
Il primo è stato introdotto dalla legge
finanziaria del 2010 nel caso in cui la somministrazione di lavoro riguardi
lavoratori inseriti nelle liste di mobilità.
Il secondo caso è stato introdotto dal Dlgs
n.24 del 2012 che ha recepito la Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite
agenzia interinale ed infine l'ultimo caso è stato introdotto dalla Legge
Fornero (n.92 del 2012).
Nel caso del Dlgs n.24, le ipotesi di
“acausalità” sono estese ai casi
in cui al contratto di somministrazione sia associato un lavoratore percettore di
ammortizzatori sociali da almeno sei mesi (mobilità, cassa integrazione e
disoccupazione) oppure un lavoratore definito svantaggiato e
molto svantaggiato, secondo la normativa europea (Regolamento CE 800/2008), oppure altri casi eventualmente previsti dai
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Per quello che riguarda invece la legge Fornero , la
novità più significativa riguarda l’introduzione di un principio di
“acausalità” per il primo contratto a termine che datore e lavoratore si
trovassero a stipulare. La durata massima di tale contratto è fissata in 12
mesi.
In alternativa a questa ipotesi di acausalità, la Legge prevede
la possibilità per la contrattazione collettiva di consentire la
stipulazione di contratti a termine “acausali”, senza vincoli di durata e senza
la necessità che si tratti del “primo rapporto” entro il limite del 6% del
totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, nell’ambito di un processo
organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un
nuovo prodotto o servizio innovativo, dall’ implementazione di un rilevante
cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto
di ricerca e sviluppo e infine dal rinnovo o proroga di una commessa consistente.
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