Il Consiglio dei Ministri del Governo Monti, nella riunione del 24 febbraio 2012 ,
ha approvato il Decreto Legislativo
di attuazione della Direttiva 104 del 2008, relativa al lavoro
tramite agenzia.
Il D.Lgs
n.24 del 2 marzo
2012 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo ed è
entrato in vigore il 6
aprile 2012 .
Il provvedimento lascia
inalterata la struttura di base della fattispecie somministrazione di
manodopera, delineata dal D.Lgs 276 del 2003, ma in attuazione della Direttiva 104,
apporta a quest’ultimo alcune importanti modifiche. Il
fine è, quello di rendere pienamente conformi le disposizioni della “Legge
Biagi”, al disposto della Direttiva 104, che è volta a garantire la tutela dei lavoratori dipendenti dalle
agenzie del lavoro, e a migliorare la qualità del lavoro svolto da tali
lavoratori, inviati in missione presso le imprese utilizzatrici.
Il Decreto tra le novità più rilevanti, introduce
nuove ipotesi di “acausalità”[1],
ovvero la possibilità di utilizzo dell’istituto anche ove non ricorrano le
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo cui, in
genere, è condizionata la possibilità di utilizzare lavoratori somministrati.
Le ipotesi di “acausalità” sono
estese ai casi in cui al contratto di somministrazione sia associato un lavoratore percettore di
ammortizzatori sociali[2]
da almeno sei mesi (mobilità, cassa integrazione e disoccupazione) oppure un lavoratore definito
svantaggiato e molto svantaggiato, secondo la normativa europea (Regolamento CE
800/2008)[3],
oppure altri casi eventualmente
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.Questa misura è volta, a favorire l’inserimento delle persone in cerca di occupazione attraverso la semplificazione delle condizioni per il ricorso
all’istituto.
Altro beneficio per
l’utilizzatore, è quello di non dover considerare i limiti quantitativi
previsti dalla contrattazione collettiva del proprio settore per l’utilizzo di
contratti in somministrazione.
Altra novità, è ravvisabile nel rafforzamento della distinzione tra il contratto commerciale di
somministrazione[4] e il
contratto di lavoro. In particolare introduce per la prima volta il concetto di
“missione”[5],
inteso come periodo durante il quale, il lavoratore dipendente dell’agenzia per
il lavoro è messo a disposizione dell’utilizzatore.
È rafforzato
anche il principio della parità di
trattamento: infatti, è ribadito che per tutta la durata della
missione, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a “condizioni di base di lavoro e
d’occupazione” complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di
pari livello dell’impresa presso cui prestino il servizio, a parità di mansioni
svolte[6].
Il Decreto n.24, introduce anche nuove
ipotesi di sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di
somministrazione di lavoro[7].
Il nuovo co. 7 bis dell’art. 23 del D.Lgs. 276/03, stabilisce l’obbligo in capo agli utilizzatori di informare i
lavoratori somministrati circa i posti
vacanti a tempo indeterminato disponibili presso le proprie
organizzazioni. Tale obbligo d’informativa, può essere
assolto tramite un avviso generale affisso all’interno dei locali
dell’utilizzatore.
In ottemperanza a
quanto era previsto dalla Direttiva 104, il Decreto prevede anche “la
facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso
ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione,
all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine
della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore”.
Con questo Decreto Legislativo
“il contratto di somministrazione è
ritenuto quello che, tra i contratti flessibili, mantiene nel modo più adeguato
le caratteristiche della tutela e della sicurezza del lavoratore, dal punto di
vista contributivo e delle garanzie nel luogo di lavoro e viene riconosciuto,
in questo ambito, il ruolo svolto nel territorio nazionale dalle agenzie di
somministrazione”[8].
[1] Oltre quelle
previste dalla Finanziaria 2010, che aveva integrato l’art. 20 del D.Lgs n. 276
del 2003, quando i lavoratori erano iscritti alle liste di mobilità ex art.8
co.2 della Legge n.223 del 1991.
[2] Si possono considerare
“percettori di ammortizzatori sociali”: i soggetti in regime di CIGO o CIGS,
anche in deroga; i soggetti percettori dell’indennità di mobilità, anche in
deroga; i soggetti percettori
dell’indennità di disoccupazione; i
soggetti percettori dell’integrazione salariale ottenuta in virtù di un
contratto di solidarietà cd. difensivo.
[3] Ai sensi dei
numeri 18 e 19 dell’art.2 del
Regolamento CE 800/2008, sono lavoratori
svantaggiati:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che
hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze
linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.
I lavoratori molto svantaggiati sono i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi. Rispetto alle ipotesi a), b) ed e), un Decreto di
natura non regolamentare del Ministro del Lavoro (entro 90 giorni) dovrà meglio
individuare le caratteristiche.
[5] In particolare l’art.2, c. 1,
lett b) del Decreto (che modifica l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003)
definisce la missione come “il periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un’agenzia di
somministrazione di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma
1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso”. Il
concetto di missione era inesistente
nell’ambito del D.Lgs n. 276 del 2003. Il concetto era stato
introdotto recentemente dalla Legge n. 183 del 2010, cd. “Collegato Lavoro”,
che ha modificato il secondo periodo dell’art. 12, relativo ai “Fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito” disponendo che: “le risorse
sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale,
nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori
che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in
forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi
formativi, dei potenziali candidati a una missione”.
[6] La nuova lettera a)-ter, dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs
n. 276 del 2003, definisce le condizioni
di base di lavoro e d’occupazione. Si specifica che, per “condizioni di base di lavoro e
d’occupazione”, s’intendono il trattamento economico, normativo e
occupazionale previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari,
amministrative, contrattuali-collettive, in vigore presso un utilizzatore,
comprese quelle relative all’orario di lavoro, allo straordinario, alle pause e
ai periodi di riposo, al lavoro notturno, alle ferie e ai giorni festivi, alla
retribuzione, alla protezione delle donne in stato di gravidanza, alla parità
di trattamento fra uomo e donna, nonché alle altre misure volte ad evitare
qualsiasi forma di discriminazione.
[7] Il Decreto, introduce il co.3bis
all’art. 18 D.Lgs. 276 del 2003, prevedendo la sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 250 a
€.1.250 in caso di violazione delle diposizioni inerenti la parità di
trattamento. Tale sanzione si applica sia all’utilizzatore che all’agenzia.
Sono previste sanzioni anche in caso di violazione dell’informativa ai lavoratori somministrati dei posti
vacanti presso l’Utilizzatore. Sono previste sanzioni in capo all’utilizzatore in
caso di omessa comunicazione alle rappresentanze sindacali del numero e dei
motivi di ricorso alla somministrazione prima della stipula dei contratti e
della comunicazione complessiva ogni 12 mesi; in caso di violazione dei diritti
sociali ed assistenziali a favore dei lavoratori in somministrazione. Il
Decreto prevede una nuova sanzione penale per il somministratore per la
violazione del divieto di richiedere o, comunque, percepire compensi da parte
del lavoratore per lo svolgimento del proprio ruolo di intermediazione o per
veicolare un’assunzione diretta presso un utilizzatore. A tale sanzione si
aggiunge la cancellazione dall'albo.
[8] Parere
favorevole approvato dalla XI Commissione Lavoro, esaminato lo schema di decreto recante attuazione
della direttiva2008/104/CE (atto n.
428).
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