Il comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ,
prevedeva “l’abolizione” del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Con il Pacchetto Welfare, collegato alla Legge
Finanziaria 2008, il Legislatore aveva quindi “abolito” il contratto di “staff leasing”.
Dal primo gennaio 2008 (giorno di entrata in
vigore della legge), pertanto, non fu più consentito stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (anche se per casi previsti
dai contratti collettivi).
Con riferimento ai contratti di staff leasing in essere, non
essendo previste norme di raccordo, essi mantenerono la propria efficacia fino
alla loro cessazione come se, nel frattempo, nulla fosse accaduto. Restava,
invece, naturalmente ferma la possibilità di stipulare contratti di
somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs 276
del 2003 per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo connesse all’attività dell’utilizzatore.
La Legge Finanziaria 2010 ha poi reintrodotto
nel nostro ordinamento, detta tipologia contrattuale.
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