martedì 13 agosto 2013

La riforma del mercato del lavoro il Dlgs n.276 del 2003 #laflessibilitasicura

Con la riforma del mercato del lavoro, apportata con il D.Lgs n.276 del 2003, il Legislatore ha definitivamente abrogato la Legge n.196 del 1997 e ha provveduto a disciplinare ex novo, la fornitura di lavoro. Innanzitutto non si parla più di società di fornitura di lavoro temporaneo, ma di agenzie per il lavoro. Inoltre non si parla più di lavoro temporaneo, ma di contratto di somministrazione di lavoro[1].
Le differenze tra i due contratti sono piuttosto rilevanti, infatti, in primo luogo si prevede la legittimità della somministrazione di manodopera unicamente se operata da soggetti autorizzati, inoltre sono rese possibili due tipi di somministrazione, a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Sono state inoltre modificate le causali per le quali è ammesso ricorrere alla somministrazione a tempo determinato: esse non sono più quelle fissate dalla contrattazione collettiva per far fronte a situazioni di natura eccezionale e temporanea, ma possono dipendere da ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive, anche legate all’ordinaria attività dell’impresa.
La somministrazione di lavoro diventa cosi una componente strutturale e non eccezionale dell’azienda, infatti è possibile ricorrere a tale strumento per l’esercizio di attività abituali e non eccezionali, ossia per mansioni di cui l’utilizzatore si avvale di norma, anche se con cadenza periodica.
Quindi nella somministrazione a tempo determinato, non si trova più nessun vincolo di straordinarietà e nessun vincolo di temporaneità.
I soggetti coinvolti sono sempre tre: il somministratore, il lavoratore e un utilizzatore, venendosi di conseguenza a creare un rapporto tra agenzia e impresa utilizzatrice, regolato da un contratto commerciale di somministrazione di lavoro, unitamente ad un rapporto tra lavoratore e agenzia, regolato da un contratto di lavoro subordinato.
La novità importante è l’introduzione della somministrazione a tempo indeterminato che è invece ammessa in tutte le ipotesi previste dall’art.20, comma 3, dalla lettera a) alla lettera i).
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra agenzia e prestatore di lavoro, sono soggetti alla disciplina generale del Codice civile e delle leggi speciali.
In particolare la Circolare n.7 del 22 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, precisa che lo schema negoziale nel rapporto di lavoro tra l’agenzia e il prestatore di lavoro, è lasciato alla libera scelta delle parti e pertanto si possono stipulare contratti a tempo indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale intermittente ecc.. Inoltre, secondo la predetta Circolare, si può ricorrere anche al contratto di apprendistato e al contratto di inserimento, purché le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, consentano la realizzazione delle finalità di formazione ovvero di adattamento delle competenze professionali dei lavoratori a un determinato contesto lavorativo, tipiche di questi contratti.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato tra l’agenzia e il lavoratore deve contenere tra l’altro la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall’agenzia al prestatore di lavoro per tutto il periodo nei quali il predetto lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
La misura dell’indennità è stabilita dal CCNL applicato all’agenzia e comunque, non inferiore a €.700 mensili.
Per quanto riguarda la risoluzione del rapporto tra agenzia del lavoro e prestatore di lavoro la legge prevede due casi:
·                     nel caso di contratto a tempo determinato, la risoluzione avviene alla scadenza del termine, ovvero anticipatamente solo per giusta causa;
·                     nel caso di contratto a tempo indeterminato, il prestatore di lavoro può essere licenziato alla presenza di una giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo.
È da evidenziare che la scadenza della missione in un contratto di somministrazione non costituisce una giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. Inoltre l’art.22, comma 4, del D.Lgs n.276 del 2003 esclude l’applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi[2] nell’ipotesi della fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.  Il predetto principio non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13 del D.Lgs n.276 del 2003[3].
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi sono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs n. 626 del 19 settembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro, richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore. 
L'utilizzatore osserva inoltre, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Nel caso l’utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni superiori, o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. In caso d’inadempimento, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
Il contratto di somministrazione è vietato:
·                     per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
·                     salva  diversa  disposizione  degli  accordi sindacali, presso unità  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
·                     da parte d’imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art.4 D.Lgs n.626 del 1994.
               Infine, per quanto riguarda i diritti sindacali, il lavoratore somministrato, per tutto il periodo di somministrazione, è libero di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale secondo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori, e di partecipare alle assemblee organizzate dai lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice.




[1] Da un’indagine della società Ipsos commissionata da Assolavoro, nel novembre del 2011, l’86% degli italiani non sa cosa sia la somministrazione di lavoro a tempo determinato e il 17% lo paragona addirittura al lavoro nero (in discesa rispetto al 2008 quando questa cifra arrivava al 35%). L'indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di 700 persone e ha preso in esame il livello di conoscenza dei diritti e delle tutele di cui gode un lavoratore in somministrazione. Secondo l'indagine solo il 36% degli intervistati, sa che un lavoratore in somministrazione ha il diritto di godere dello stesso trattamento retributivo dei dipendenti diretti dell'azienda e solo il 9% sa che in caso di malattia, il lavoro somministrato fornito da un'agenzia per il lavoro, offre tutele aggiuntive rispetto al lavoro dipendente. Il 65% degli intervistati poi, non sa che le agenzie per il lavoro possono assumere dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato e il 70% di essi non sa che la formazione, erogata attraverso il fondo di formazione Formatemp, è gratuita e finalizzata ad una reale occasione di inserimento, oltre che finanziata dalle agenzie.
[2] Prevista dall’art.4 Legge n.223 del 1991. È precisato che in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori, trova applicazione la tutela prevista dall’art. 12, co. 2, D.Lgs n.276 del 2003, lettera a) e lettera d).
[3] Nel Disegno di Legge del 5 aprile del 2012 è prevista nell’art. 3, comma 2, lett. b), l’abrogazione della derogabilità al principio di parità di trattamento ex art. 13 D.Lgs n. 276 del 2003 . La disposizione è stata confermata e definitivamente abrogata con la Legge n.92 del 2012.

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