venerdì 30 agosto 2013

E arriva l'Ape (Attestato di prestazione energetica) di Salvatore Rametta

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/13 l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE). 
Il provvedimento, che  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, è entrato in vigore il 6 giugno 2013 e contiene inoltre importanti proroghe alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e l'innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
L'Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
L'APE, così come per l'ACE, sarà obbligatorio per tutti gli immobili venduti e locati.
In caso di immobili in costruzione l'APE sarà rilasciato a cura e spese del costruttore. Per gli immobili di privati, l'attestato sarà rilasciato dal venditore o dal locatore.
Rimane l'obbligo di riportare l'APE in tutti gli annunci immobiliari. 
Diventerà sempre più difficile pubblicare negli annunci  un immobile non provvisto di APE, a differenza della precedente normativa dell'ACE in cui tutti gli immobili sprovvisti di attestato erano pubblicizzati riportando come classe energetica di riferimento la classe più bassa, ovvero la G.
A differenza dell'ACE, l’APE potrà essere  cumulativo: potrà, infatti, riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
Come per l'ACE, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.
L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che non rispettano l'obbligo dotare l'immobile dell'APE in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti. Essi dovranno pagare un'ammenda da 3.000 a 18.000 euro.
Secondo l’art. 4 del decreto 63/2013, la metodologia di calcolo della prestazione energetica dovrà essere definita con uno o più decreti (da emanarsi) a cura del Ministro dello sviluppo economico, anche se in realtà questi costituiranno un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore. Infatti l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.
Per non creare vuoti nella normativa, la validità del DPR 59/2009 cesserà solo nel momento di entrata in vigore dei decreti di aggiornamento. Pertanto, in attesa dei decreti di aggiornamento, l'attestato di prestazione energetica sarà compilato secondo il DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Per chiarire tali aspetti, il Ministero dello sviluppo economico, ha emanato una circolare (Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013).
Per la legge, il passaggio dall’A.C.E. all’A.P.E. si tratta solo di una modifica formale di nome: “ovunque ricorrano le parole attestato di certificazione energetica sono sostituite da attestato di prestazione energetica”. In effetti, l'Attestato di certificazione si sarebbe dovuto chiamare di “prestazione” già dal Dlgs 192, ma un errore di traduzione ha trascinato negli anni il problema. Il recepimento della rifusione della direttiva 2002/91/CE ha consentito di mettere ordine nella lingua, ma ha aperto nuovi problemi che i tecnici del settore hanno iniziato a riscontrare.
Per quanto un professionista conosca la materia è risaputo che per emettere gli ACE si avvale dei software commerciali o procedure semplificate consentite dalle Linee Guida nazionali o dalle procedure delle detrazioni fiscali. Tuttavia, ad oggi, nessuno di questi strumenti rilascia APE.
Alcune software house hanno preso alla lettera il decreto e hanno sostituito la parole “certificazione” con “prestazione”. Le release sono già pronte e molti problemi risolti, se questo fosse sufficiente.

Diversi centri di certificazione, ritenendo che la modifica non possa essere solo “del nome”, ma anche del contenuto (il DL 63 individua una serie di informazioni che l'attestato deve contenere), si stanno adoperando per creare un sorta di "APE casalingo", una via di mezzo tra il precedente ACE e l'atteso decreto attuativo del ministero dello Sviluppo che dovrà disciplinare i contenuti dell'APE.

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