lunedì 15 luglio 2013

Quel passo in più che si chiama acausalità #laflessibilitasicura

Leconsiderazioni del post di martedi 9, porterebbero a concludere che la flessibilità esterna è sicuramente vantaggiosa per le aziende ma non cosi tanto per i lavoratori.
Quest’affermazione è completamente da rivedere per un solo strumento di flessibilità esterna, la somministrazione di lavoro, alla luce delle novità introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le agenzie di somministrazione di lavoro (siglato il 24 luglio 2008) nato da un dialogo serrato tra le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. In questo Contratto, sono forti e predominanti i concetti di stabilizzazione del lavoratore, di tutela e sicurezza sul lavoro, di welfare (con misure di previdenza integrativa e a sostegno della maternità, di acceso al credito e di assistenza sanitaria integrativa), di formazione e di consolidamento e sviluppo delle relazioni sindacali.
I principi introdotti hanno cambiato le prospettive sulla flessibilità e hanno dato una risposta italiana ai principi di “flexicurity” introdotti dalla Commissione Europea, e che quindi finalmente la parola “flessibilità” portata dalle agenzie per il lavoro non è stata più usata come sinonimo di precarietà.
Ritengo che ogni riforma che comporti un aumento dell'insicurezza dei lavoratori debba essere accompagnata da un aumento delle misure di protezione sociale. Senza di queste la flessibilità si traduce in precarietà.
E’ necessario portare avanti quella liberalizzazione che l'Unione Europea auspica nella Direttiva 104 del 2008, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.24 del 2012.
La logica che sembra trasparire dalla Direttiva è quella per la quale attraverso il lavoro tramite agenzia, sono moltiplicate le possibilità di conseguimento di un lavoro stabile.
Da un lato, la liberalizzazione di tale forma d’impiego agevola l’uscita dallo stato di disoccupazione involontaria, dall’altro, lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l’utilizzatore, facilita la possibilità di stipulare un rapporto di lavoro stabile alle dipendenze di quest’ultimo.
Si aggiunga che mentre la Direttiva 99/70/CE, chiarisce che “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”, la Direttiva 2008/104/CE non prevede l’eccezionalità del lavoro tramite agenzia rispetto al lavoro alle dipendenze dirette dell’utilizzatore, ma al contrario, lo promuove attraverso un processo di  progressiva liberalizzazione, indirizzato alla rimozione di “limitazioni” e “restrizioni” alla realizzazione delle fattispecie interpositorie.
Solo così si può realizzare “un mercato del lavoro dinamico e flessibile, capace cioè di contribuire alla creazione di occupazione di qualità, di stimolare lo sviluppo delle imprese, oltre che di tutelare l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini”.

Servirebbe però un passo ulteriore rispetto anche a quanto previsto dalla Riforma Fornero: il superamento completo del sistema delle causali di utilizzo, che fino ad oggi ha causato solo contenzioso. 

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