Leconsiderazioni del post di martedi 9, porterebbero a concludere che la flessibilità esterna è
sicuramente vantaggiosa per le aziende ma non cosi tanto per i lavoratori.
Quest’affermazione è
completamente da rivedere per un solo strumento di flessibilità esterna, la
somministrazione di lavoro, alla luce delle novità introdotte dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per le agenzie di somministrazione di lavoro
(siglato il 24
luglio 2008 ) nato da un dialogo serrato tra le organizzazioni
sindacali e le associazioni di categoria. In questo Contratto, sono forti e
predominanti i concetti di stabilizzazione del lavoratore, di tutela e
sicurezza sul lavoro, di welfare (con misure di previdenza integrativa e a
sostegno della maternità, di acceso al credito e di assistenza sanitaria
integrativa), di formazione e di consolidamento e sviluppo delle relazioni
sindacali.
I principi
introdotti hanno cambiato le prospettive sulla flessibilità e hanno dato una
risposta italiana ai principi di “flexicurity” introdotti dalla Commissione
Europea, e che quindi finalmente la parola “flessibilità” portata dalle agenzie
per il lavoro non è stata più usata come sinonimo di precarietà.
Ritengo
che ogni riforma che comporti un aumento dell'insicurezza dei lavoratori
debba essere accompagnata da un aumento delle misure di protezione sociale.
Senza di queste la flessibilità si traduce in precarietà.
E’ necessario
portare avanti quella liberalizzazione che l'Unione Europea auspica nella Direttiva
104 del 2008, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.24 del 2012.
La logica che sembra
trasparire dalla Direttiva è quella per la quale attraverso il lavoro tramite
agenzia, sono moltiplicate le possibilità di conseguimento di un lavoro
stabile.
Da un lato, la
liberalizzazione di tale forma d’impiego agevola l’uscita dallo stato di
disoccupazione involontaria, dall’altro, lo svolgimento della prestazione
lavorativa presso l’utilizzatore, facilita la possibilità di stipulare un
rapporto di lavoro stabile alle dipendenze di quest’ultimo.
Si aggiunga che
mentre la Direttiva 99/70/CE, chiarisce che “i
contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei
rapporti di lavoro”, la Direttiva 2008/104/CE non prevede l’eccezionalità
del lavoro tramite agenzia rispetto al lavoro alle dipendenze dirette
dell’utilizzatore, ma al contrario, lo promuove attraverso un processo di progressiva liberalizzazione, indirizzato
alla rimozione di “limitazioni” e “restrizioni” alla realizzazione delle
fattispecie interpositorie.
Solo così si può realizzare “un mercato del lavoro dinamico e
flessibile, capace cioè di contribuire alla creazione di occupazione di
qualità, di stimolare lo sviluppo delle imprese, oltre che di tutelare
l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini”.
Servirebbe però un
passo ulteriore rispetto anche a quanto previsto dalla Riforma Fornero: il
superamento completo del sistema delle causali di utilizzo, che fino ad oggi ha
causato solo contenzioso.
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