sabato 27 luglio 2013

Il Ccnl dei lavoratori in somministrazione del 24 luglio 2008 #laflessibilitasicura

Il 24 luglio 2008 l’Associazione delle agenzie per il lavoro, Assolavoro[1] e le sigle sindacali ALAI-CISL, NIDL-CGIL, UIL-CPO hanno sottoscritto il testo definitivo del rinnovo del CCNL dei lavoratori in somministrazione.
L’accordo prevede l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte dell’agenzia qualora si raggiunga la soglia dei quarantadue mesi di lavoro, computando le singole missioni alle dipendenze della stessa. Qualora le missioni siano effettuate presso un unico utilizzatore, e sempre per il tramite della medesima agenzia, la soglia per il cumulo dei periodi di missione scende a trentasei mesi. Tuttavia, al fine di favorire periodi di missione più lunghi, i trentasei mesi della precedente ipotesi salgono a quarantadue qualora la somministrazione sia effettuata con solo due proroghe nell’arco dei primi ventiquattro mesi[2].
Al fine di incoraggiare e promuovere le assunzioni a tempo indeterminato, qualora l’agenzia per il lavoro decida autonomamente e al di fuori del percorso di stabilizzazione, di assumere il lavoratore entro i primi ventuno mesi di missione[3], alla stessa sarà riconosciuto un contributo annuale a valere sulle consistenti risorse disponibili negli enti bilaterali Ebitemp[4] ed Ebiref.
Al fine di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, l’accordo  prevede  l’obbligo di  una dettagliata e specifica informazione sui rischi e sui dispositivi di protezione, con l’indicazione delle misure necessarie per prevenire ed evitare incidenti sul lavoro, nonché l’indicazione dei soggetti responsabili della sicurezza presso l’azienda utilizzatrice (RSPP e medico competente). In caso d’inadempienza dell’utilizzatore agli obblighi di legge e a quanto previsto contrattualmente con particolare riferimento alla consegna dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) e alla formazione, l’accordo definisce un’ipotesi di giusta causa di dimissioni del lavoratore con obbligo dell’utilizzatore al pagamento di quanto previsto contrattualmente.
Il rinnovo prevede l’istituzione di un fondo di previdenza integrativa specifico per i lavoratori in somministrazione, caratterizzato da una gestione che tiene conto delle peculiarità del settore: sono previsti, infatti, incentivi all’adesione a carico della bilateralità ed è previsto anche, attraverso un contributo di solidarietà, la copertura dei periodi di non lavoro.
Il rinnovo prevede poi, importanti interventi a favore della maternità, sia con la corresponsione di un assegno di €. 1.400 in caso di gravidanza anche alle lavoratrici che abbiano cessato rapporto nell’arco di 180 giorni dall’inizio della stessa e alle quali non spetti l'indennità relativa alla maternità obbligatoria, nonché con la previsione di un sistema di sostegno per le spese relative agli asili nido.
Si definiscono nuove opportunità di accesso al credito dei lavoratori in somministrazione con la previsione di prestiti personali, d’immediata concessione in quanto garantiti dalla bilateralità, fino a €. 10.000, con la possibilità di sospensione dal pagamento delle rate in caso di difficoltà del lavoratore dovuta ad interruzione dell’attività lavorativa.
La prestazione relativa all’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori somministrati viene ampliata, nell’ottica della prevenzione e della cura, fino alla previsione di un rimborso totale del ticket sanitario anche per i familiari a carico.
Sono previsti anche rimborsi relativi alle cure odontoiatriche o per l’acquisto di protesi qualora non rientranti nell’assistenza sanitaria pubblica.
Si concordano, per i rapporti a tempo indeterminato, le basi per la definizione dei percorsi di uscita dei lavoratori per fine lavori, legati cioè alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso d’impossibilità o rifiuto di nuove occasioni di lavoro, in particolare con la definizione della congruità delle offerte di lavoro necessarie per l’attivazione delle procedure Ebiref di sostegno al reddito: il rinnovo, infatti, definisce in maniera esplicita la congruità dell’offerta di lavoro rimettendo alla commissione paritetica l’eventuale valutazione dei casi specifici.
Al fine di consentire lo sviluppo della flessibilità del lavoro propria del settore si prevede un allungamento del regime delle proroghe prevedendone sei nell’arco di 36 mesi o 42 mesi (se utilizzate solo 2 proroghe nei primi 24 mesi di missione)[5]. La materia delle proroghe[6] riveste una particolare importanza, in quanto rappresenta uno dei principali elementi distintivi tra la somministrazione di lavoro ed il contratto di lavoro a termine c.d. “diretto”. Infatti, mentre nel contratto di lavoro a termine, il D.Lgs 368/01 prevede la possibilità di effettuare massimo una proroga, nella somministrazione sono previste fino a 6 proroghe.
L’accordo, al fine di favorire le missioni lunghe, rimodula il periodo di prova e prevede l’estensione fino a tredici giorni in caso contratti di durata superiore a sei mesi. Si definisce contrattualmente una penalità per la risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore, pari a un giorno ogni quindici di missione residua non ancora effettuata per un massimo che va da sette a venti giornate lavorative a seconda del gruppo di inquadramento.
E’ importante sottolineare che, il 28 ottobre 2008, è stato firmato anche il nuovo Contratto Collettivo per i lavoratori in somministrazione tra Alleanza Lavoro (l’associazione datoriale delle Agenzie per il Lavoro dissociatesi da Assolavoro), la CONFSAL (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) e S.A.L.A. FISMIC CONFSAL[7].
Il punto centrale del nuovo contratto riguarda la stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione, come da articolo 35 del contratto stesso, che prevede un nuovo meccanismo di incentivo all’assunzione del lavoratore presso la azienda utilizzatrice: un bonus di €. 4.200 a carico della bilateralità per il datore di lavoro che decidesse di procedere con l’assunzione del lavoratore dopo i 24 mesi di somministrazione.
Altro punto da evidenziare è una maggiore tutela per la maternità: qualora il contratto della lavoratrice dovesse cessare nei primi 210 giorni dalla gravidanza, è prevista per la lavoratrice un’indennità di €. 1.600, di cui €. 200 sono a carico direttamente delle agenzie per lavoro, e il resto è a carico della bilateralità.
Anche per il discorso delle proroghe si è pensato di incidere positivamente sul lavoratore: sono stati eliminati i limiti temporali, attestando invece il limite nel numero di sei proroghe massime possibili del contratto, in un periodo di 24 mesi di somministrazione.
Quindi, oltre la differente durata massima, la principale differenza rispetto al contratto siglato da Assolavoro, è l’incentivo a carico della bilateralità, verso quello che possiamo chiamare una stabilizzazione naturale del rapporto di lavoro, che, infatti, a parere di Alleanza Lavoro è e deve essere, con l’utilizzatore con il quale il lavoratore lavora già da tempo e non con l’agenzia di lavoro.
Le associazioni datoriali, Assolavoro e Alleanza Lavoro e le organizzazioni sindacali  dei lavoratori, Nidil Cgil, Alai Cisl e Uil Cpo, hanno poi sottoscritto un’intesa, con l’adesione successiva della Ugl, che riporta alla piena  unità contrattuale nel settore del lavoro in somministrazione. L’unico Contratto che resta in vigore è il CCNL del 24 luglio 2008, firmato da Assolavoro  con Cgil, Cisl e Uil e con l'adesione successiva della Ugl. Attraverso l’accordo si riconosce e si ribadisce l’unicità del vigente assetto della  bilateralità, come elemento centrale e qualificante della somministrazione di lavoro.
Tutte le disposizioni del CCNL 24 luglio 2008 trovano piena ed integrale applicazione  alle aziende aderenti ad Alleanza Lavoro a far data dal 1° gennaio 2010.
Com’è evidente sembra che gli accordi raggiunti vogliano cogliere la comune volontà delle agenzie per il lavoro e delle organizzazioni sindacali, a dieci anni dalla nascita del lavoro interinale, di consolidare e rafforzare il sistema, a partire dal miglioramento delle condizioni di lavoro e della sua valorizzazione.
I contratti sono molto incentrati sulla ricerca di una maggiore flessibilità nell’utilizzo del lavoro temporaneo, al fine di rendere questo strumento di flessibilità “buona” sempre più “fruibile” dagli utilizzatori, a fronte di maggiori tutele garantite dalle agenzie per il lavoro ai lavoratori in somministrazione.
Ed ecco allora un primo fondamentale risultato che è stato conseguito con l’avvento del nuovo CCNL che è soprattutto un risultato di tipo culturale: rompere l’antistorica, e quindi falsa equazione, tra flessibilità e diminuzione dei diritti dei lavoratori.
La somministrazione, garantendo stessi diritti, stesse tutele e stessa retribuzione del lavoro “standard”, rappresenta, quindi un argine verso forme di lavoro sottoprotette o irregolari, soprattutto nelle sue forme più strutturate che prevedono assunzioni a tempo indeterminato.
Diceva Marco Biagi che: “i diritti dei lavoratori si conquistano prima di tutto nel mercato. Se le regole del mercato tolgono opportunità, invece di crearne, se soffocano le iniziative imprenditoriali invece di stimolarle, se costringono all’esilio le forze migliori, allora a pagarne il prezzo più alto sono proprio i lavoratori”.






[1] Assolavoro è dal 2006, l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL).  Riunisce ben 44 Agenzie, che producono circa il 90% del fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro.  Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l’espressione italiana della Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.
[2] Questa disposizione si riferisce alla durata del periodo di assegnazione presso un utilizzatore e non alla stabilizzazione.
[3] Art. 43 commi n. 1, 2 e 4 “1. Qualora l’assunzione a tempo indeterminato avvenga ab initio o nell’arco dei primi 21 mesi di lavoro, alle APL sarà riconosciuto un contributo pari ad 1/3 dell’indennità di disponibilità per 3 mesi in ragione di anno e fino alla concorrenza dei 42 mesi di anzianità previsti nel successivo punto 2. Per tali incentivi saranno utilizzate le risorse provenienti dai residui della gestione Ebitemp. A titolo di ulteriore incentivo, quota parte della contribuzione attualmente destinata al fondo di sostegno al reddito, istituito presso EBIREF, sarà utilizzata per la formazione professionale.
2. Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività lavorativa anche presso diverse imprese utilizzatrici, in esecuzione di due o più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agenzia, per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi.
4. Nel caso in cui il lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa Agenzia di Somministrazione, in esecuzione di un unico contratto di somministrazione eventualmente prorogato con la stessa impresa utilizzatrice, il periodo di 42 mesi, di cui al primo comma, è ridotto a 36 mesi”.
[4] Ente bilaterale per il lavoro temporaneo.
[5] In precedenza il vecchio CCNL prevedeva 4 proroghe nell’arco temporale di 24 mesi.
[6] L’art. 42 del CCNL di luglio 2008: Con riferimento al dettato previsto all’art. 22,  comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 276 del 2003, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione.
2. Qualora, nell’ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, vengano utilizzate al massimo due proroghe nell’arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le proroghe residue, in deroga a quanto previsto al comma precedente, potranno prevedere il raggiungimento di una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi.
4. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze.
[7] Alleanza Lavoro è nata dall’unione tra le società italiane del settore che sono uscite da Assolavoro. 

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