Il 24 luglio 2008 l’Associazione delle agenzie
per il lavoro, Assolavoro[1]
e le sigle sindacali ALAI-CISL, NIDL-CGIL, UIL-CPO hanno sottoscritto il testo
definitivo del rinnovo del CCNL dei lavoratori in somministrazione.
L’accordo prevede l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte dell’agenzia
qualora si raggiunga la soglia dei quarantadue mesi di lavoro,
computando le singole missioni alle dipendenze della stessa. Qualora le
missioni siano effettuate presso un unico utilizzatore, e sempre per il
tramite della medesima agenzia, la soglia per il cumulo dei periodi di
missione scende a trentasei mesi. Tuttavia, al fine di favorire periodi di
missione più lunghi, i trentasei mesi della precedente ipotesi salgono a
quarantadue qualora la somministrazione sia effettuata con solo due
proroghe nell’arco dei primi ventiquattro mesi[2].
Al fine di incoraggiare e promuovere le
assunzioni a tempo indeterminato, qualora l’agenzia per il lavoro decida autonomamente
e al di fuori del percorso di stabilizzazione, di assumere il lavoratore entro
i primi ventuno mesi di missione[3],
alla stessa sarà riconosciuto un contributo annuale a valere sulle consistenti
risorse disponibili negli enti bilaterali Ebitemp[4]
ed Ebiref.
Al fine di contrastare il fenomeno degli
infortuni sul lavoro, l’accordo prevede l’obbligo di una dettagliata e specifica informazione sui
rischi e sui dispositivi di protezione, con l’indicazione delle misure
necessarie per prevenire ed evitare incidenti sul lavoro, nonché l’indicazione
dei soggetti responsabili della sicurezza presso l’azienda utilizzatrice (RSPP
e medico competente). In caso d’inadempienza dell’utilizzatore agli obblighi di
legge e a quanto previsto contrattualmente con particolare riferimento alla
consegna dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) e alla formazione,
l’accordo definisce un’ipotesi di
giusta causa di dimissioni del lavoratore con obbligo dell’utilizzatore
al pagamento di quanto previsto contrattualmente.
Il rinnovo prevede l’istituzione di un fondo di previdenza integrativa specifico
per i lavoratori in somministrazione, caratterizzato da una gestione che tiene
conto delle peculiarità del settore: sono previsti, infatti, incentivi
all’adesione a carico della bilateralità ed è previsto anche, attraverso un
contributo di solidarietà, la copertura dei periodi di non lavoro.
Il rinnovo prevede poi, importanti interventi a
favore della maternità, sia con la
corresponsione di un assegno di €. 1.400 in caso di gravidanza anche alle
lavoratrici che abbiano cessato rapporto nell’arco di 180 giorni dall’inizio
della stessa e alle quali non spetti l'indennità relativa alla maternità
obbligatoria, nonché con la previsione di un sistema di sostegno per le spese relative agli asili nido.
Si definiscono nuove opportunità di accesso al credito dei lavoratori in
somministrazione con la previsione di prestiti personali, d’immediata
concessione in quanto garantiti dalla bilateralità, fino a €. 10.000, con la
possibilità di sospensione dal pagamento delle rate in caso di difficoltà del
lavoratore dovuta ad interruzione dell’attività lavorativa.
La prestazione relativa all’assistenza sanitaria integrativa dei
lavoratori somministrati viene ampliata, nell’ottica della prevenzione e della
cura, fino alla previsione di un rimborso
totale del ticket sanitario anche per i familiari a carico.
Sono previsti anche rimborsi relativi alle cure
odontoiatriche o per l’acquisto di protesi qualora non rientranti
nell’assistenza sanitaria pubblica.
Si concordano, per i rapporti a tempo
indeterminato, le basi per la definizione dei percorsi di uscita dei
lavoratori per fine lavori, legati cioè alle ipotesi di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in caso d’impossibilità o rifiuto di nuove occasioni di
lavoro, in particolare con la definizione della congruità delle offerte
di lavoro necessarie per l’attivazione delle procedure Ebiref di
sostegno al reddito: il rinnovo, infatti, definisce in maniera esplicita
la congruità dell’offerta di lavoro rimettendo alla commissione
paritetica l’eventuale valutazione dei casi specifici.
Al fine di consentire lo sviluppo della
flessibilità del lavoro propria del settore si prevede un allungamento del regime delle proroghe prevedendone sei nell’arco di 36 mesi o 42 mesi (se
utilizzate solo 2 proroghe nei primi 24 mesi di missione)[5]. La materia delle
proroghe[6]
riveste una particolare importanza, in quanto rappresenta uno dei principali
elementi distintivi tra la somministrazione di lavoro ed il contratto di lavoro
a termine c.d. “diretto”. Infatti, mentre nel contratto di lavoro a termine, il
D.Lgs 368/01 prevede la possibilità di effettuare massimo una proroga, nella
somministrazione sono previste fino a 6 proroghe.
L’accordo, al fine di favorire le missioni
lunghe, rimodula il periodo di prova e
prevede l’estensione fino a tredici
giorni in caso contratti di durata superiore a sei mesi. Si definisce
contrattualmente una penalità per la
risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore, pari a un
giorno ogni quindici di missione residua
non ancora effettuata per un massimo che va da sette a venti giornate
lavorative a seconda del gruppo
di inquadramento.
E’ importante sottolineare che, il 28 ottobre 2008 ,
è stato firmato anche il nuovo Contratto Collettivo per i lavoratori in
somministrazione tra Alleanza Lavoro (l’associazione datoriale delle Agenzie
per il Lavoro dissociatesi da Assolavoro), la CONFSAL (Confederazione generale
dei sindacati autonomi dei lavoratori) e S.A.L.A. FISMIC CONFSAL[7].
Il punto centrale del nuovo contratto riguarda la
stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione, come da articolo 35 del
contratto stesso, che prevede un nuovo meccanismo di incentivo all’assunzione
del lavoratore presso la azienda utilizzatrice: un bonus di €. 4.200 a carico della
bilateralità per il datore di lavoro che decidesse di procedere con
l’assunzione del lavoratore dopo i 24 mesi di somministrazione.
Altro punto da evidenziare è una maggiore tutela per la maternità: qualora
il contratto della lavoratrice dovesse cessare nei primi 210 giorni dalla
gravidanza, è prevista per la lavoratrice un’indennità di €. 1.600, di cui €. 200
sono a carico direttamente delle agenzie per lavoro, e il resto è a carico della
bilateralità.
Anche per il discorso delle proroghe si è pensato
di incidere positivamente sul lavoratore: sono stati eliminati i limiti
temporali, attestando invece il limite nel numero di sei proroghe massime
possibili del contratto, in un periodo di 24 mesi di somministrazione.
Quindi, oltre la differente durata massima, la
principale differenza rispetto al contratto siglato da Assolavoro, è l’incentivo
a carico della bilateralità, verso quello che possiamo chiamare una
stabilizzazione naturale del rapporto di lavoro, che, infatti, a parere di
Alleanza Lavoro è e deve essere, con l’utilizzatore con il quale il lavoratore
lavora già da tempo e non con l’agenzia di lavoro.
Le associazioni datoriali, Assolavoro e Alleanza
Lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, Nidil Cgil, Alai Cisl e Uil Cpo, hanno poi sottoscritto un’intesa,
con l’adesione successiva della Ugl, che riporta alla piena unità contrattuale nel settore del lavoro in
somministrazione. L’unico Contratto che resta in vigore è il CCNL del 24 luglio 2008 ,
firmato da Assolavoro con Cgil, Cisl e
Uil e con l'adesione successiva della Ugl. Attraverso l’accordo si riconosce e
si ribadisce l’unicità del vigente assetto della bilateralità, come elemento centrale e
qualificante della somministrazione di lavoro.
Tutte le disposizioni del CCNL 24 luglio 2008
trovano piena ed integrale applicazione alle
aziende aderenti ad Alleanza Lavoro a far data dal 1° gennaio 2010.
Com’è evidente sembra che gli accordi raggiunti
vogliano cogliere la comune volontà delle agenzie per il lavoro e delle
organizzazioni sindacali, a dieci anni dalla nascita del lavoro interinale, di
consolidare e rafforzare il sistema, a partire dal miglioramento delle
condizioni di lavoro e della sua valorizzazione.
I contratti sono molto incentrati sulla ricerca
di una maggiore flessibilità nell’utilizzo del lavoro temporaneo, al fine di
rendere questo strumento di flessibilità “buona” sempre più “fruibile” dagli
utilizzatori, a fronte di maggiori tutele garantite dalle agenzie per il lavoro
ai lavoratori in somministrazione.
Ed ecco allora un primo fondamentale risultato che è stato conseguito con
l’avvento del nuovo CCNL che è soprattutto un risultato di tipo culturale:
rompere l’antistorica, e quindi falsa equazione, tra flessibilità e diminuzione
dei diritti dei lavoratori.
La somministrazione,
garantendo stessi diritti, stesse tutele e stessa retribuzione del lavoro
“standard”, rappresenta, quindi un argine verso forme di lavoro sottoprotette o
irregolari, soprattutto nelle sue forme più strutturate che prevedono
assunzioni a tempo indeterminato.
Diceva Marco Biagi
che: “i diritti dei lavoratori si
conquistano prima di tutto nel mercato. Se le regole del mercato tolgono
opportunità, invece di crearne, se soffocano le iniziative imprenditoriali
invece di stimolarle, se costringono all’esilio le forze migliori, allora a
pagarne il prezzo più alto sono proprio i lavoratori”.
[1] Assolavoro è
dal 2006, l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro
(ApL). Riunisce ben 44 Agenzie, che
producono circa il 90% del fatturato complessivo legato alla somministrazione
di lavoro. Assolavoro aderisce a
Confindustria e rappresenta l’espressione italiana della Confederazione Europea
delle Agenzie per il Lavoro.
[2] Questa
disposizione si riferisce alla durata del periodo di assegnazione presso un
utilizzatore e non alla stabilizzazione.
[3] Art. 43 commi n. 1, 2 e 4 “1. Qualora
l’assunzione a tempo indeterminato avvenga ab initio o nell’arco dei primi 21 mesi di lavoro, alle APL sarà riconosciuto un contributo pari ad 1/3 dell’indennità di disponibilità per 3 mesi in ragione di anno e fino alla concorrenza dei 42 mesi di anzianità previsti nel successivo punto 2. Per tali incentivi saranno utilizzate le risorse provenienti dai residui della gestione Ebitemp. A titolo di ulteriore incentivo, quota parte della contribuzione attualmente destinata al fondo di sostegno al reddito, istituito presso EBIREF, sarà utilizzata per la formazione professionale.
2. Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo
determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo
indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività
lavorativa anche presso diverse imprese utilizzatrici, in esecuzione di due o
più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agenzia,
per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi.
4. Nel caso in cui il
lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa Agenzia di
Somministrazione, in esecuzione di un unico contratto di somministrazione
eventualmente prorogato con la stessa impresa utilizzatrice, il periodo di 42
mesi, di cui al primo comma, è ridotto a 36 mesi”.
[4] Ente
bilaterale per il lavoro temporaneo.
[5] In precedenza
il vecchio CCNL prevedeva 4 proroghe nell’arco temporale di 24 mesi.
[6] L’art. 42 del CCNL di luglio 2008: “Con riferimento al dettato previsto all’art. 22,
comma 2, secondo periodo, del
D.Lgs. 276 del 2003, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo
iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come
un’unica missione.
2. Qualora, nell’ambito della medesima somministrazione del lavoratore
presso la stessa impresa utilizzatrice, vengano utilizzate al massimo due
proroghe nell’arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le
proroghe residue, in deroga a quanto previsto al comma precedente, potranno
prevedere il raggiungimento di una durata
complessiva del contratto fino a 42 mesi.
4. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di
lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato
fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze.”
[7] Alleanza
Lavoro è nata dall’unione tra le società italiane del settore che sono uscite
da Assolavoro.
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