C’è da aggiungere che, nel dibattito che si è andato ad
alimentare, sulla proposta di riforma del mercato del lavoro del Governo
presieduto dal Prof. Mario Monti, all’interno della flessibilità esterna, si è
andata a sviluppare una nuova differenziazione, di carattere politico-sociale,
senza alcuna valenza giuridica, tra la flessibilità “buona”[1] e la flessibilità “cattiva”.
La precarietà è considerata infatti, l'altra faccia della medaglia
di una flessibilità cattiva e mal usata. D'altronde,molti studi ci dimostrano
che le imprese che hanno maggiormente utilizzato la flessibilità cattiva sono
quelle che in questi ultimi dieci anni sono cresciute meno. L’idea è quindi
quella di preservare la flessibilità buona e ostacolare quella che ha portato
alla precarietà.
Nella flessibilità buona sono stati inseriti, il contratto di apprendistato e
il contratto di somministrazione di lavoro, mentre in quella cattiva,
tutto il resto dei contratti atipici, tra cui il lavoro a progetto, le “false
partite Iva”, le associazioni in partecipazione e altre forme di collaborazioni
autonome fittizie che, impropriamente utilizzate, nascondevano in realtà dei
veri e propri contratti di lavoro subordinato.
Questi abusi, purtroppo, hanno da sempre
contribuito all’erronea percezione della flessibilità come sinonimo di
precarietà.
La “ratio” che sta alla base di questa
sottoclassificazione è che, il contratto di apprendistato e quello di
somministrazione di lavoro, contribuiscono a trasformare la flessibilità in
entrata dei contratti temporanei, in un contratto stabile nel tempo.
Anche le Segreterie Nazionali[2] delle tre
Confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL in un loro documento congiunto di
gennaio 2012, chiesero un intervento forte e deciso al Governo, per la
semplificazione e la riduzione delle tipologie di lavoro flessibile che
confluiscano in forme contrattuali, che siano rivolte verso la stabilizzazione.
Il lavoro somministrato diventa così, in via generale, “un modello che potrebbe
riassorbire molte delle altre tipologie contrattuali atipiche esistenti”, così che il lavoratore
somministrato, non debba più sentirsi un “precario” ma possa, a ragione,
ritenersi una “risorsa” richiesta
dalle aziende che necessitano delle sue qualificate prestazioni lavorative.
Obiettivo di questo libro è quello di parlare della
flessibilità “buona e sicura”, portata avanti dalla somministrazione di lavoro,
anche alla luce degli ultimi interventi legislativi, introdotti in Italia con
il Decreto Legislativo n.24, entrato in vigore il 6 aprile 2012 , che ha recepito la Direttiva europea 104/08, relativa al lavoro
tramite agenzia, senza in alcun modo dimenticare le novità che riguardano
direttamente ed indirettamente l’istituto, introdotte dalla Riforma del
Ministro Fornero con la Legge n.92 del 28 giugno del 2012 e dalla Legge
di conversione del “Decreto Sviluppo”.
[1] Cosi come coniata dal Ministro del Lavoro del Governo Monti,
Prof.ssa Elsa Fornero.
[2] Comunicato delle Segreterie Nazionali CGIL, CISL e UIL del 17 gennaio 2012 ,
con il quale i Sindacati chiedevano “l’apertura
di un confronto tra le parti sociali ed il Governo con l’obiettivo di invertire
la tendenza recessiva in atto e di realizzare l’obiettivo di far ripartire la
crescita”.
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