venerdì 31 maggio 2013

La legislazione sulla droga in Italia


Nel 1975 viene varata la legge 685: l'assuntore di droga che non sia anche spacciatore e non detenga grandi quantitativi di sostanze viene considerato come una persona da curare e riabilitare.
La legge 162/1990 (Vassalli-Russo Jervolino) da' inizio a una nuova fase, di breve durata, in cui prevale la disciplina sanzionatoria indotta dall'esplosione dell'Aids.  
Tre anni dopo, nel 1993, un referendum abroga articoli significativi della legge 162: l'uso personale e la cessione finalizzata al consumo di gruppo non sono piu' sanzionate penalmente. Infine, la legge 309/2006 (Fini-Giovanardi) inasprisce le sanzioni ed elimina la distinzione tra droghe cosiddette leggere e droghe pesanti.
Le caratteristiche della normativa italiana per quanto riguarda la coltivazione, il consumo, il possesso e lo spaccio prevedono che:
  • la coltivazione è considerato un reato penalmente sanzionabile;
  • sul lato del consumo, le quantità per uso personale delle sostanze incluse nelle tabelle I, III prevedono sanzioni amministrative da 2 a 4 mesi, mentre le sostanze incluse nelle tabelle II, IV prevedono sanzioni amministrative da 1 a 3 mesi;
  • per quanto riguarda il possesso, se per uso personale è punibile solo con sanzioni di carattere amministrativo (ritiro della patente di guida ecc.), riguardo alle tabelle II e IV. Ogni altro possesso può essere punito in base alla sostanza ed alla quantità;
  • per lo spaccio infine per le sostanze incluse nelle tabelle I, III si va da 8 a 20 anni di reclusione, mentre per le sostanze incluse nelle tabelle II, IV[1]; da 2 a 6 anni.
In questa normativa scattano atteggiamenti repressivi nella misura in cui non vengono rispettate le norme giuridiche e comportamentali. La repressione deriva dall’applicazione delle sanzioni, cercando di creare un effetto “deterrenza”.
La legge da un lato disciplina e regolamenta l’utilizzo delle sostanze, dall’altra è volta a punire il soggetto tossicodipendente e utilizzatore, per qualsivoglia tipo di condotta penalmente rilevante commessa sotto l’effetto di droghe.


[1] Tabella I
Oppio e derivati; alcaloidi derivati dalle foglie di coca; anfetamine; ogni altra sostanza che abbia effetti sul sistema nervoso centrale e determini dipendenza fisica o psichica uguale o superiore a quelle precedentemente indicate; gli indolici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; tetraidrocannabinolo e analoghi; ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali.
Tabella II
Derivati della cannabis.
Tabella III
Barbiturici che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica e/o psichica (esclusi quindi i barbiturici usati come antiepilettici e quelli usati in anestesia generale).
Tabella IV
Sostanze di corrente impiego terapeutico in grado di indurre dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III.
Tabella V
Preparazioni contenenti le sostanze delle tabelle precedenti, ma in quantità tale o preparate in modo tale che non siano in grado di indurre abuso.
Tabella VI
Prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

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