Il Ministro Fornero ha firmato nei giorni scorsi il decreto che completa le ipotesi di "acausalità" nella somministrazione di lavoro a termine (provvedimento disponibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie).
Il decreto ministeriale era previsto dalla norma che nell'aprile 2012 ha recepito la Direttiva europea sul lavoro tramite agenzia interinale (D.Lgs. 24/2012), con lo scopo di meglio precisare alcune categorie di lavoratori definiti "svantaggiati" dalla normativa europea. In particolare: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 26% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani.
L'adozione del decreto doveva intervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2012 (entro i primi giorni di luglio dello scorso anno, quindi); l'attesa è stata decisamente e - mi pare - inspiegabilmente più lunga, considerato che il testo si compone di un singolo articolo oltre le premesse.
Ad ogni modo, vale la pena ripercorrere brevemente il contesto entro cui il nuovo provvedimento si inserisce.
La norma di recepimento della Direttiva europea aveva proseguito nell'opera di smantellamento del requisito della causale nel contratto di somministrazione a termine; vale a dire di quelle "esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" cui la legge subordina la stipulazione di tale contratto e che spesso rappresentano uno scoglio alla sua applicazione senza, per altro verso, rappresentare un effettivo e utile presidio contro gli abusi.
Dopo un primo intervento in tal senso risalente al 2009 (legge 191/2009, che ha subordinato il beneficio della "acausalità" al caso in cui la somministrazione riguardi lavoratori in mobilità), il D.Lgs. 24/2012 ha esteso la platea dei lavoratori "portatori" di tale beneficio, con lo scopo di favorirne l'occupazione. Fanno parte di questo gruppo a) i disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non agricola) da almeno 6 mesi; b) i percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi; c) particolari categorie di lavoratori, definiti appunto "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dalle norme europee (il Regolamento CE 800/2008 all'art. 2 numeri 18 e 19).
Oltre a ciò, è lasciata facoltà alla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale, ma anche aziendale, di definire ulteriori ipotesi di esclusione del vincolo causale.
Mentre per "molto svantaggiati" devono intendersi le persone senza lavoro da almeno 24 mesi, le categorie degli svantaggiati sono molteplici e data la complessità di alcune di esse, il legislatore del 2012 decise appunto di subordinarne l'applicabilità ad un apposito decreto che ne specificasse il perimetro.
Così, a far data dalla pubblicazione del decreto, le aziende utilizzatrici potranno svincolarsi dall'onere della causale anche ricevendo in somministrazione a) lavoratori che negli ultimi sei mesi non abbiano svolto lavoro subordinato o che abbiano svolto attività autonome o parasubordinate ricavandone però un reddito inferiore al minimo annuale escluso da imposizione; b) lavoratori senza un titolo di studio di istruzione secondaria superiore rientrante nel terzo livello della classificazione internazionale; c) lavoratori, infine, occupati in settori in cui le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro attestino un differenziale di almeno il 25% nel tasso di occupazione uomo-donna, qualora appartenenti alla categoria sottorappresentata.
Sempre nella categoria dei lavoratori svantaggiati, il beneficio della acausalità è invece già applicabile per gli over 50, per gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, per i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali.
La Riforma Fornero - qualche mese dopo il decreto di recepimento - è nuovamente intervenuta sul presupposto della causale, consentendone l'omissione o nel caso del primo rapporto in somministrazione tra azienda utilizzatrice e lavoratore, purché non superiore ai 12 mesi, o, in alternativa, per una quota entro il 6% della forza lavoro "stabile" dell'utilizzatore se previsto dalla contrattazione collettiva nazionale con riferimento a specifici processi organizzativi (tra cui, ad esempio: avvio di nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, rinnovo o proroga di una commessa consistente).
Tanti, timidi, tentativi di allentamento del vincolo dunque, in mancanza di un reale ed auspicabile intento - per non dire coraggio - di liberare uno strumento comunemente ritenuto di "flessibilità buona", da vincoli non efficienti e che anche il contesto normativo europeo richiederebbe di rimuovere.
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