Nuove possibilità di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine acausale per le aziende.
Grazie alla risposta ad interpello n. 38/2012, il Ministero del Lavoro, rende pienamente operativa anche la somministrazione acausale per i lavoratori che appartengano alle categorie svantaggiate degli “adulti che vivono soli con familiari a carico” e delle “minoranze nazionali”.
Il Ministero, col documento del 21 dicembre 2012, chiarisce i “confini” di due tra le diverse fattispecie di lavoratori definiti svantaggiati dall’art. 2 n. 18 Reg. (CE) n. 800/2008 – le lettere d) ed f) nello specifico –, portatori del beneficio della acausalità a favore dei contratti di somministrazione a termine cui siano associati .
È doveroso un piccolo passo indietro per inquadrare la novità.
Noto che la somministrazione di lavoro a termine soggiace al vincolo del cosiddetto “causalone” a far data dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003) – quelle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che l’impresa utilizzatrice è tenuta ad indicare nel contratto di somministrazione a pena della sua irregolarità -, negli ultimi anni si è assistito a successivi, diversi, interventi normativi volti ad aprire più o meno ampi spazi di acausalità; spazi entro i quali il requisito della casuale non è quindi richiesto per motivare la scelta dell’azienda di ricorrere alla somministrazione a termine.
Così:
1) la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto la acausalità nel caso il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori in mobilità (“assunti dal somministratore ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”).
2) Il D.Lgs. n. 24 del 2012 l’ha estesa per:
a) i disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non agricola) da almeno 6 mesi;
b) soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
c) particolari categorie di lavoratori, definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” da una norma comunitaria (il Regolamento CE 800/2008 all’art. 2 numeri 18 e 19, appunto);
d) tutte le ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale ma anche aziendale).
Da ultimo la Riforma Fornero (28 giugno 2012, n. 92) ha previsto un’ulteriore ipotesi di acausalità nel caso di “primo rapporto a tempo determinato non superiore a 12 mesi” che leghi, attraverso il veicolo della somministrazione, utilizzatore e lavoratore, o, in alternativa, entro una quota del 6% della forza lavoro dell’utilizzatore, qualora il beneficio sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali rispetto a specifiche ipotesi declinate dalla stessa Legge Fornero.
Le norme della Riforma Fornero hanno avuto molta eco, certamente, un po’ in sordina sono passate invece le novità del Decreto di recepimento della Direttiva Europea sul lavoro tramite agenzia interinale; il D.Lgs. n. 24/2012 citato nel precedente punto 2).
L’occasione della risposta ministeriale ci pare quindi propizia per riportare l’attenzione sul provvedimento. In particolare su uno dei suoi temi principali (non l’unico certo), vale a dire l’allargamento delle ipotesi di acausalità.
Infatti, forse non molte aziende sanno ad esempio che, a partire dall’aprile del 2012 (grazie appunto al D.Lgs. 24/2012), è loro attribuita facoltà di definire liberamente con le proprie organizzazioni sindacali le fattispecie per le quali, e gli spazi entro i quali, il ricorso alla somministrazione a termine sia consentita nel contesto aziendale senza necessità di far riferimento ad una causale. Ed altrettanto possono fare i contratti collettivi a livello nazionale o territoriale.
Ma, come visto al punto 2) che precede, anche senza specifico accordo sindacale, il ricorso alla somministrazione a termine acausale è consentita nei casi predefiniti dalla norma sulla base delle particolari condizioni soggettive del lavoratori inviati in missione; tra questi i cosiddetti lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
L’elenco dei lavoratori svantaggiati contiene categorie per le quali il beneficio della acausalità è stato definito dalla norma come immediatamente utilizzabile - le fattispecie riportate in nota nelle lettere c) d) e f) – ed altre – le lettere a) b) ed e) - per la cui applicabilità il Decreto di recepimento ha rimandato ad un successivo decreto ministeriale (previsto entro 90 giorni, ma ancora non disponibile).
Alcune delle ipotesi immediatamente applicabili hanno tuttavia sollevato perplessità interpretative, inducendo l’associazione delle principali agenzie per il lavoro (Assolavoro) a proporre istanza di interpello al Ministero.
Il riferimento è agli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico” e ai “membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche,di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”.
A riguardo della prima categoria, il Ministero ha chiarito che:
1) col termine “adulti” debba farsi riferimento a chi abbia superato i 25 anni di età;
2) mentre, rispetto al requisito del vivere “soli con una o più persone a carico” debba farsi riferimento al caso in cui il lavoratore risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, i cui altri componenti siano appunto “a suo carico” secondo le previsioni dell’art. 12 del T.U.I.R.
Entrambi i requisiti devono sussistere all’atto dell’assunzione per poter beneficiare dell’acausalità.
Con riferimento invece alla seconda categoria (le “minoranze nazionali”), occorre - dice il Ministero - riferirsi a tutte quelle minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in relazione alla particolare appartenenza linguistica all’interno di uno specifico territorio; in particolare a quelle minoranze linguistiche “citate” nell’art. 2 della legge 482/1999 e storicamente presenti nei nostri confini nazionali. I lavoratori appartenenti a tali minoranze saranno portatori del beneficio dell’acausalità nel caso - al momento dell’assunzione - si trovino nella necessità di consolidare le proprie esperienze linguistiche, professionali e lavorative, migliorando così la capacità di accesso ad occupazioni stabili.
Un ulteriore passo verso il superamento del requisito della causalità nel contratto di somministrazione quindi, secondo un percorso evidentemente già tracciato ma di cui si attende ancora il completamento; da più parti auspicato semplicemente richiamando il fatto (sostanziale e giuridico) che i presupposti di tutela dei lavoratori sono garantiti da un altro e diverso livello contrattuale: quello di assunzione con l’agenzia per il lavoro.
Buonasera Dott. Soldera, noto con piacere che avete ripreso il discorso su questo blog sull'acausalità. Collaboriamo con due agenzie e nessuna delle due ci aveva parlato dell'interpello. Lo reputo non adeguato in un rapporto di partnership ma sarà mia cura parlarne con gli account di servizio di riferimento. Mi fa piacere che ci sia questa tendenza stante il fatto che se io utilizzo flessibilità esterna per quale motivo devo trovare giustificazioni che spesso rasentano il ridicolo. Sbaglio o la legge Biagi parlava di utilizzo non più temporaneo...
RispondiEliminaBuongiorno a lei.
EliminaMi permetta di risponderle cosi: vero letteralmente (sparito il riferimento alla temporaneità nella L. Biagi), meno vero sostanzialmente, perchè la giurisprudenza di fatto ha conservato un principio di "limitazione temporale" dello strumento. E probabilmente non poteva essere diversamente. Credo di poter dire che l'eliminazione di quel riferimento abbia creato troppe aspettative; se per "non temporanea" si intendeva "non eccezionale", qualche spazio con la L. Biagi si è potuto creare - sottolineo qualche -; ma pur sempre di somministrazione a termine stiamo parlando. La distinzione (eccezionalità - semplice limite di durata) è sostanziale e può portare ad effetti rilevanti ma lo spazio interpretativo enorme - come abbiamo sperimentato in questi anni - creando difficoltà di applicazione. Un altro strumento - lo staff leasing - consente una flessibilità a tempo indeterminato: anche in questo caso si sta assistendo ad un progressivo allentamento dei presupposti causali.
Le faccio un'altra domanda tempistiche per l'acausalità da Direttiva per i lavoratori da lei segnalati (quelli che devono essere specificati con decreto min)? i 90 giorni erano a luglio...Non avete un'asssociazione di categoria che può spingere?
RispondiEliminaI 90 giorni erano a luglio... L'Associazione c'è e ha spinto, sta spingendo. A quanto so, unitamente alla presentazione dell'interpello - ed al suo corso - c'è stata la sollecitazione sul decreto.
EliminaMa
Spero di poterla aggiornare al più presto, nonostante il periodo di transizione politica.
Avv. Soldera, come è possibile attestare che i soggetti appartenenti alla minoranze linguistiche si trovano "nella necessità di consolidare le proprie esperienze linguistiche, professionali e lavorative, migliorando così la capacità di accesso ad occupazioni stabili"?
RispondiEliminaE' requisito necesario al fine di rendere fruibile questa ipotesi di acausalità soggettiva. Ma come faccio ad averne contezza?
La ringrazio.
Saluti._
Buongiorno,
Eliminail punto effettivamente è rilevante.
Non mi è possibile risponderle in questo momento - e me ne scuso -; noi, come altre Agenzie, abbiamo preso l'impegno con l'Associazione di discuterne al prossimo incontro del gruppo legislativo, con l'obiettivo di trovare la soluzione più opportuna e condivisa.
Ai prossimi aggiornamenti dunque.
Buonasera avvocato e complimenti.
RispondiEliminaAvrei una domanda sul contratto acausale introdotto dalla Riforma Fornero (priimo rapporto di lavoro).
La norma ne definisce una durata massima di 12 mesi. E, per quanto riguarda il contratto a termine diretto, prevede anche un divieto di proroga. Quindi il contratto o ha fin da subito la durata massima (12 mesi) oppure, non essendo prorogabile, mi devo "accontentare" della durata inizialmente pattiita (follia del Legislatore, ma tant'è).
Per il contratto a termine indiretto, in somministrazione, invece? Ferma la durata massima di 12 mesi, posso prorogare il contratto, nel caso di durata iniziale inferiore? A mio parere sì, stante il silenzio della norma sul punto che sancisce il divieto di proroga solo per il contratto a termine diretto.
Che dice?
Grazie e saluti.
Buongiorno,
RispondiEliminadico innanzitutto: complimenti a lei per il rilievo, oggettivamente non consueto.
Divido la risposta in due.
1) letteralmente la norma dice (semplificando)
a) il primo rapporto (rapporto) o con contratto a termine o in somministrazione a termine beneficia della acausalità entro un limite di 12 mesi
b) il contratto a termine acausale in quanto "primo" (il contratto a termine), non può essere prorogato.
Quindi, la volontà del legislatore sembra esprimersi nel senso per cui, quando si parla del presupposto di acausalità ci si riferisce ad entrambe le fattispecie (contratto a termine e somministrazione a termine), "raggruppate" sotto la definizione generica di "rapporto", quando si parla di non prorogabilità ci si riferisce (espressamente) al solo contratto a termine.
Questo è il dato oggettivo, letterale.
2) in ogni confronto giuridico a cui ho partecipato, al mio rilievo in questo senso ho sempre ricevuto la seguente risposta: "interessante ma troppo rischioso; nessun giudice farà mai propria questa soluzione".
Condivido la rischiosità, conoscendo il contesto giurisprudenziale su questi temi, ma non desisto dalla speranza di essere smentito.
Non prenda ciò come un invito a sperimentare!! Da avvocato sono tenuto a ricordare che vale sempre la regola principe per cui la giurisprudenza va sperimentata a rischio e pericolo di qualcun altro...
A mio parere la flessibilità se utilizzata per esigenze di carattere temporaneo non dovrebbe contenere causale, se invece la flessibilità diventa strutturale per l'azienda allora si..es aziende che non hanno forza commerciale diretta e poi hanno 100 somministrati...ma purtroppo da imprenditore dico che le furbizia di pochi poi le paghiamo in tanti. Concludo facendovi i complimenti per questo blog molto variegato e quando si parla di lavoro al top
RispondiEliminaMartino mi permetta di non essere in accordo con lei, la flessibilità è una forzatura e come tale deve essere giustificata o magari attenuata in casi particolari, ma la giustificazione ci deve essere. Non dobbiamo vivere nel mondo fatato altrimenti in italia si arriva all' abuso con contratti reiterati e giovani perennemente flessibili
RispondiEliminaIl mio concetto è vuoi flessibilità allora giustificati. Perché? In questo modo perde di significato la parola flessibilità. I ragazzi sono assunti da agenzie,miglior garanzia di ricollocazione non c'é....
RispondiEliminaPerché, allora, non regolamentare la flessibilità in modo diverso? In modo più oggettivamente riscontrabile?
RispondiEliminaAl posto della "causale" si potrebbe ragionare in termini di durata e/o in termini percentuali sull'organico assunto direttamente a tempo indeterminato.
Anonimo sono perfettamente in accordo con lei,la proposta potrebbe essere 36 durata massima e Max 15% organico? Che ne pensate?
RispondiEliminaPenso che in termini normativa la strada sarebbe percorribile e - probabilmente - darebbe maggiore certezza alle aziende rispetto a quanto sperimentato con il cosiddetto "causalone"
RispondiEliminaMi si dice che il decreto che mancava rispetto alla platea degli svantaggiati stia per uscire...
RispondiEliminaTempi Avv. Soldera?
RispondiEliminaLo sapevo che non dovevo dirlo... Presumo entro la fine della prossima settimana. Presumo. Del resto, abbiamo aspettato 10 mesi, settimana più settimana meno
RispondiEliminaHo presunto male, evidentemente, ma posso confermare per certo l'esistenza del provvedimento. Cercherò di aggiornarvi a stretto giro.
RispondiEliminaSaluti,