Per certificazione energetica degli edifici si intende l'insieme
delle operazioni, svolte da un tecnico abilitato in base ad una metodologia di
calcolo standardizzata (secondo le norme UNI TS 11300), per individuare la
prestazione energetica di un immobile e per proporne, di conseguenza, possibili
interventi migliorativi. La certificazione energetica consente al cittadino di
confrontare le prestazioni energetiche di un immobile con quelle prescritte
dalla legge e con quelle di altri immobili; essa rappresenta un importante
strumento di informazione della collettività e di trasparenza del mercato
immobiliare e si propone di accrescere la consapevolezza da parte di
proprietari, inquilini, acquirenti e costruttori circa i vantaggi economici ed
ambientali che la scelta di edifici ad elevati standards di efficienza
energetica comporta.
La nuova Direttiva sulla "Prestazione energetica
nell'edilizia" prevede che gli edifici di nuova costruzione a partire dal
2020 abbiano un' altissima prestazione energetica, con una significativa quota
del fabbisogno coperta da fonti rinnovabili.
Il D.lgs. 3.3.2011, n. 28 (in materia di energia da fonti
rinnovabili), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 della Gazzetta
Ufficiale (n. 71 del 28.3.2011), è intervenuto in materia di certificazione
energetica degli edifici apportando due modifiche di rilievo in tema
di locazione e compravendita di immobili.
In particolare, il provvedimento ha inserito – all’art. 6 del d.lgs. n.
192/05, recante la normativa statale in materia di certificazione energetica –
due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater.
Il comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/05 dispone quanto
segue:
“Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole
unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in
ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la
disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate
di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e
1-quater”.
Il comma 2-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto
segue:
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di
singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci
commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certificazione energetica”.
Dal 1° gennaio 2012, quindi, in tutti gli annunci immobiliari di vendita
(effettuati con qualunque mezzo, ad esempio tramite internet, TV, volantini, cartelli,
giornali, ecc.) è necessario indicare l’indice di prestazione energetica
dell’immobile contenuto nell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Tale
disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha la necessità di norme
applicative che ogni regione ha provveduto o provvederà a emanare. Chi vuol
vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà, quindi, farsi predisporre
la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire
l’indice di prestazione energetica negli annunci di vendita e, comunque,
consegnare tali documenti al compratore.
L’indice di prestazione energetica è il valore che misura il consumo
annuale di energia primaria per mantenere 20 gradi di temperatura negli
ambienti, riferito, per gli edifici residenziali, ad ogni metro quadrato ed
espresso in chilowattora (kWh/m2).
Più basso il valore, più alta l’efficienza energetica.
Migliorare la prestazione energetica sugli edifici esistenti, inoltre, dà
diritto a una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia
sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro la
fine del 2012.
L’obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica negli annunci
commerciali di vendita degli immobili rappresenta un fondamentale passo avanti
per valorizzare gli immobili che consumano meno. La gran parte dei palazzi e
delle ville italiane hanno dispersioni di calore insostenibili, e, per questo,
dovrebbero essere eseguiti interventi di riqualificazione per ridurre tali
perdite.
I proprietari degli immobili saranno incentivati a contattare un tecnico
abilitato affinché possa valutare la classe energetica dell’appartamento e
rilasciare così il corrispondente attestato. In questo modo ogni proprietario
di casa saprà di quale classe fa parte la propria abitazione ed agirà di
conseguenza. L’effetto immediato sarà che le case con certificazione A varranno
di più di quelle di classe G, e di conseguenza, in futuro, saranno sempre meno
le case delle classi inferiori per poter ridurre il gap.
La normativa sulla certificazione energetica degli edifici costituisce,
quindi, per il mercato immobiliare e per il panorama edilizio italiano una vera
e propria rivoluzione culturale. Per la prima volta, infatti, viene introdotta
nella valutazione degli immobili, una variabile diversa da tutte quelle che
eravamo abituati a considerare nell’estimo tradizionale, zona, vetustà,
orientamento, stato di conservazione, qualità dell’edificio, taglio interno,
ecc.
C’è, però, un rischio da evitare: la classificazione energetica non deve generare
fenomeni di disaffezione generalizzata per il patrimonio immobiliare
consolidato, composto da edifici generalmente collocati in classi energetiche
basse; se si blocca il segmento dell’usato si ferma anche il nuovo o
ristrutturato, dato che almeno l’80% delle famiglie italiane sono proprietarie
di immobili, e, per comprare il tetto
nuovo, devono prima aver venduto il tetto
vecchio.
Per evitare ciò c’è una sola strada possibile, incentivare la
riqualificazione energetica degli immobili.
Gli incentivi fiscali introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 e poi
confermati negli anni a seguire, rappresentano un atto di indubbia rilevanza
nell’ambito delle scelte in tema di energia. Infatti costituiscono un efficace
catalizzatore in grado di agevolare i processi di miglioramento della
prestazione energetica del parco edilizio esistente.
Il progetto di ammodernamento del profilo dei consumi del patrimonio
immobiliare italiano muove risorse ingenti; tuttavia è sufficiente un rapido
sguardo ai numeri in gioco per comprendere le ragioni che hanno richiamato
l’attenzione del legislatore e lo hanno spinto al varo di misure impegnative,
ma certamente non ignorabili da operatori e committenti. Infatti il fabbisogno
energetico medio, che ammonta circa a 150-180 kWh/m2a, potrebbe
essere notevolmente abbattuto anche attraverso interventi non particolarmente
complessi e, soprattutto, senza grossi investimenti. Per esempio, la semplice
sostituzione degli infissi può portare ad un contenimento dei consumi energetici
dell’ordine del 10% e l’applicazione di un sistema a “cappotto” permette di
conseguire risparmi intorno al 10-12%, migliorando la classe energetica e
rivalutando l’immobile molto di più dei costi sostenuti per questi semplici
interventi, 90 Euro/mq per cappotto e serramenti (fonte Ance).
Per unificare il ciclo economico immobiliare sotto il segno del risparmio
energetico, evitando l’instaurazione di un doppio mercato che avrebbe come
diretta conseguenza la creazione di “ghetti edilizi” con l’ampliamento della
forbice dei prezzi tra nuovo e usato, è necessario uno sforzo culturale da
parte di tutti gli attori (tecnici, costruttori, agenti immobiliari,
amministratori di condomini). Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo
paradigma immobiliare, collegato al tema trasversale dell’ambiente e
dell’energia: tocca a noi interpretarlo e governarlo.
Salvo Rametta
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