Il Ministro ha dichiarato che «la Riforma Fornero è
stata disegnata in modo molto coerente per una economia in crescita, ma può
avere problemi per una economia in recessione», e che: «bisogna capire cosa
modificare, ma il mercato del lavoro ha bisogno di stabilità delle regole».
I recenti dati del Monitoraggio ISFOL, relativi al quarto trimestre
del 2012, hanno però evidenziato una ripresa dei contratti a tempo determinato (+3,7% sul terzo trimestre) e dei contratti
di apprendistato (+5,2%) ed un calo dei contratti di collaborazione (-9,2%) e dei contratti di lavoro intermittente (-22,1%), tanto
che il Ministro Giovannini ha subito dichiarato che bisogna stare «molto
attenti» a toccare una riforma «che sta finalmente producendo una serie di
effetti voluti», cioè il passaggio dalle (false) collaborazioni a favore
dei contratti di lavoro subordinato (a
tempo determinato e in apprendistato).
Provo a suggerire una serie di possibili interventi.
Contratto a termine e
contratto di somministrazione di lavoro
Agevolare il primo rapporto di lavoro acausale introdotto
dalla Riforma.
In che modo?
-
ribadendo,
con una scrittura più felice della norma, che tale tipologia contrattuale può
essere utilizzata ricorrendo sia al contratto a termine diretto sia al rapporto
di lavoro indiretto con somministrazione
-
precisandone
la fattibilità in caso di primo rapporto di lavoro subordinato, superando in
modo favorevole l’attuale dubbio interpretativo sulla possibilità di utilizzare
tale contratto qualora preceduto da un contratto di lavoro autonomo. In tal
modo il “passaggio” da (falsa)
collaborazione a contratto termine sarebbe ulteriormente facilitato
-
aumentandone
la durata massima, ad esempio sino a 24 mesi (e non solo 12 mesi come ora
previsto)
-
consentendo
un numero massimo di proroghe entro la durata massima (non una sola come
l’ordinario contratto a tempo determinato), superando così il principale ostacolo
attuale della improrogabilità di tale tipologia contrattuale
-
prevedendo
un azzeramento del periodo di interruzione contrattuale (cd “stop and go”) nel
caso di un successivo contratto a tempo determinato
Somministrazione di
lavoro
Rimuovere ostacoli e divieti all’utilizzo del lavoro
“tramite agenzia interinale” che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n.
104/2008, “risponde non solo alle
esigenze di flessibilità delle
imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la
vita professionale dei lavoratori dipendenti e contribuisce pertanto alla
creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e
all’inserimento in tale mercato”.
In che modo?
-
eliminando,
per ogni situazione e non solo in caso di primo rapporto di lavoro, la
necessità di individuare una causale di utilizzo
-
liberalizzando
il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, mediante
l’eliminazione degli attuali casi di ricorso, consentendo che tale tipologia
contrattuale diventi una modalità di organizzazione aziendale e faciliti, così,
le assunzioni a tempo indeterminato
Con tali modifiche la somministrazione di lavoro non sarebbe
più soggetta alle stesse limitazioni del contratto a tempo determinato, in
aderenza alle rispettive direttive comunitarie, così come ribadito recentemente
dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 aprile 2013 .
Contratto di
apprendistato
Uno dei principali ostacoli che frena l’utilizzo del
contratto di apprendistato è l’impegno di durata iniziale, di norma triennale,
richiesto alle aziende; impegno gravoso in questo momento di difficoltà
economica quando la visione non è sempre di medio/lungo periodo.
Una soluzione potrebbe essere quella di consentire alle
parti di recedere liberamente con cadenza annuale e non, come oggi, solo al
termine del periodo formativo (di regola, appunto, triennale) e prevedendo che
il lavoratore riassunto in apprendistato (da un datore di lavoro dello stesso
comparto, entro un determinato periodo dalla cessazione del precedente
contratto ed adibito alle stesse mansioni) debba proseguire il percorso
formativo ripartendo da dove interrotto e, quindi, per il solo periodo temporale
restante.
Al fine di evitare un utilizzo distorto dello strumento, a
mio parere, è necessario mantenere l’obbligo di conferma in servizio così come
ora disciplinato, prevedendo come regola la percentuale del 30% (al posto del
50%). Il contratto di apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, non un contratto a termine a contribuzione ridotta. La conferma
in servizio dovrebbe, pertanto, rappresentare la soluzione quasi naturale e non,
invece, come si legge in alcune proposte di modifica di questi giorni, premiata
con un ulteriore incentivo economico.
twitter@AMorzenti
Salve Avvocato, sono d'accordo con quanto lei scrive ma secondo me sulla somministrazione un limite deve essere inserito in termini di % di utilizzo, un limite che non deve essere superato. Renderei senza causale anche lo staff leasing anche perchè mi sbaglio o è un assunzione a tempo indeterminato?
RispondiEliminaCon il termine "staff leasing" ci si riferisce al contratto commerciale di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, non al sotteso contratto di lavoro.
RispondiEliminaL'assunzione a "scopo di staff leasing" segue invece le regole normali (ex art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003) e, quindi, non necessariamente deve essere a tempo indeterminato (anche se nella maggior parte dei casi, lo è).
Saluti.
Andrea Morzenti
twitter@AMorzenti
Mi son spiegata male intendevo che assunzione deve essere a tempo indet e per questo non servirebbe causale per staff leasing
RispondiEliminapenso che lo staff leasing alla fine è essere precario per tutta la vita ,senza possibilità di carriera ,senza mai sentirsi parte dell'azienda ,una schifezza insomma
RispondiEliminaDi fatto si è parte di un azienda, l' agenzia per il lavoro
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