Il diritto all’informazione è un caposaldo e principio irrinunciabile di ogni Stato democratico, e qualsiasi tentativo di carattere censorio è contrario a ideali liberali e di tutela della circolazione del pensiero.
E’ innegabile però, che un uso distorto delle intercettazioni da parte dei media orientate verso l’aumento dello share e degli ascolti, necessita quanto prima di una regolamentazione precisa.
L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dal codice di procedura penale. Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni mediante strumenti della tecnica. Le intercettazioni quindi sono utili alla ricerca delle prove e al perseguimento dei reati, ma l’uso distorto è dannoso.
Allora è necessario separare i due concetti. Con i dibattiti di questi mesi si vogliono mettere dei freni all’uso "sensazionalistico" delle intercettazioni o si vogliono imporre delle restrizioni allo strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati?
L’uso distorto delle informazioni non fa parte del diritto di cronaca ai sensi dell’art. 21 della Costituzione Italiana.
Le carte deontologiche dei giornalisti stabiliscono alcune norme circa la divulgazione delle notizie, ad esempio:
· tutela della personalità altrui;
· obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti;
· rispetto degli ideali della lealtà e della buona fede;
· obbligo a rettificare notizie inesatte e a riparare eventuali errori;
· rispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie.
Rispettando queste semplici norme da parte di tutti si può sicuramente evitare il “bavaglio”….se questo fosse il vero intento del nostro legislatore.
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